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Ordinanza 113/1992 ECLI:IT:COST:1992:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 113/1992 · Corte costituzionale: del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

Parole chiave

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imposta immobiliare imposte comunali ripresa dell'imposta sul valore aggiunto stima fiscale immobiliare imposta sugli utili immobiliari decisione di tassazione

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed

ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione

dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in

relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dalla

Commissione Tributaria di secondo grado di Venezia nel ricorso

proposto da S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'Ufficio del Registro

di Portogruaro iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 18 novembre 1991) dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto dalla

S.p.a. Veneta Immobiliare contro l'Ufficio del Registro di

Portogruaro (Reg. ord. n. 698 del 1991) è stata sollevata questione

di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma,

del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), per contrasto con l'art.

76 della Costituzione in riferimento all'art. 10, n. 11, della legge

di delega n. 825 del 1971;

che le censure si incentrano in particolare sull'art. 23, primo

comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in quanto prevede la sanzione

della soprattassa in misura fissa e non graduata tra un minimo ed un

massimo; e sullo stesso art. 23, ultimo comma, in quanto non prevede

(per effetto di un "inutile" rinvio alla normativa riguardante

l'imposta di registro, che nulla dispone in proposito) una riduzione

della soprattassa nell'ipotesi di tardiva dichiarazione INVIM

decennale, così equiparando tale ipotesi a quella di omessa

dichiarazione;

che è intervenuta in giudizio l'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza.

Considerato che la questione concernente la graduazione delle

sanzioni, in relazione alle ipotesi del ritardo e della omissione

della dichiarazione, è stata già presa in esame da questa Corte

(con specifico riferimento alla imposta in parola) con la sentenza n.

84 del 1989, che ne dichiarò l'inammissibilità, spettando al

legislatore ("attesa l'impossibilità di individuare un modello

unitario nel sistema tributario, che presenta nella materia una

disarticolata prospettazione positiva") intervenire ai fini di una

ragionevole graduazione delle rispettive sanzioni;

che la Commissione tributaria rimettente solleva questione

analoga, nei riferimenti e argomenti, a quella già presa in esame da

questa Corte, risultando assorbita, da quanto sopra richiamato, anche

la censura coinvolgente l'ultimo comma dell'art. 23;

che pertanto, non sussistendo ragioni di sorta per modificare

quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della

sollevata questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 23, primo ed ultimo comma,

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76

della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo

grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA