Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 112/1992 ECLI:IT:COST:1992:112 Generato dall'IA

Ordinanza 112/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 112/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 112/1992 · Corte costituzionale: artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in

Parole chiave

Generato dall'IA
aumento della rendita di invalidità adeguamento della rendita trattamento economico, previdenza sociale diritti a pensione pensione alimentare d'indigenza mantenimento della previdenza
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 della

legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di

trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e degli

artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in

materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi

extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi

speciali gestiti dall'I.N.P.S.), convertito, con modificazioni, nella

legge 3 ottobre 1987, n. 398, promosso con ordinanza emessa il 2

luglio 1991 dal Pretore di Venezia nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Armando Forte ed altri ed E.N.P.A.L.S., iscritta al n.

634 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,

pensionati E.N.P.A.L.S., avevano richiesto gli aumenti previsti -

dall'art. 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140 - per le pensioni a

carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità,

vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, il Pretore di

Venezia, con ordinanza emessa il 2 luglio 1991, ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della norma citata, nonché dell'art. 10

della stessa legge e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31

luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3

ottobre 1987, n. 398, nella parte in cui non prevedono che i

miglioramenti economici da esse stabiliti vengano estesi anche alle

pensioni E.N.P.A.L.S.;

che il giudice a quo osserva come la rivalutazione prevista a

favore delle pensioni dell'A.G.O. dalla legge 15 aprile 1985, n. 140,

fosse stata dalla medesima normativa rinviata a "separati

provvedimenti" per tutte le altre gestioni sostitutive od esonerative

dell'assicurazione generale (provvedimenti contenuti nella legge 3

ottobre 1987, n. 398, concernente tutte le altre forme di previdenza

ma non l'E.N.P.A.L.S.);

che inoltre il Pretore rimettente rileva come il decreto-legge

22 dicembre 1990, n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di

perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e

pubblico), convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio

1991, n. 59 (sopravvenuto il quale, la Corte aveva restituito gli

atti ad altri giudici che avevano sollevato la medesima questione)

non avrebbe in realtà risolto il problema;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione;

Considerato che la censura è sostanzialmente rivolta nei

confronti della recente normativa di cui al decreto-legge 22 dicembre

1990, n. 409, per l'asserita tardività con cui il legislatore

avrebbe ottemperato alle indicazioni contenute nell'art. 10 della

legge 15 aprile 1985, n. 140, realizzando, per i pensionati in

argomento, una disciplina in cui i coefficienti di rivalutazione

risulterebbero inferiori rispetto al congegno perequativo attuato nel

regime generale;

che il giudice a quo si duole altresì della discrasia temporale

tra il richiamato decreto-legge n. 409 del 1990 ed il precedente

decreto-legge n. 317 del 1987 che ha previsto miglioramenti economici

per le pensioni a carico di altre forme di previdenza sostitutive ed

esonerative;

che, a prescindere dai limiti del sindacato di costituzionalità

connessi al confronto tra diverse gestioni, è evidente come il

prospettato vizio di illegittimità non discenda dalle norme

impugnate, bensì, se mai, dal più volte citato e non denunziato

decreto-legge n. 409 del 1990;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 5 e 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140

(Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento

della pensione sociale) e degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge

31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori

italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle

pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.),

convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA