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Ordinanza 110/1992 ECLI:IT:COST:1992:110 Generato dall'IA

Ordinanza 110/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 110/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

Regesto Legislator

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Ordinanza 110/1992 · Corte costituzionale: 1 della legge 5

Parole chiave

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costituzionalità costituzione e composizione sindacato dei funzionari necessità d'istruzione scolastica speciale dubbi sull'imparzialità difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5

agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44

del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9

dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari), promosso

con ordinanza emessa il 21 novembre 1990 dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Maria Gabriella

Belgiorno contro Ministero della pubblica istruzione ed altri,

iscritta al n. 680 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

decidendo sul ricorso contro il Ministero della pubblica istruzione

(ora Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e

tecnologica) proposto da Maria Gabriella Belgiorno, per

l'annullamento del giudizio di non idoneità a professore associato

(II tornata) per il raggruppamento n. 010, ha sollevato, in relazione

agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 5 agosto 1988, n. 341, nella parte in cui riconosce ai

docenti universitari in aspettativa obbligatoria l'elettorato passivo

per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di

idoneità a professore associato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondate identiche

questioni - sollevate dallo stesso Tribunale amministrativo regionale

con ordinanze emesse alla stessa data, ma pervenute più

tempestivamente - ha escluso, con sentenza n. 451 del 1991, la natura

innovativa e retroattiva della norma impugnata e ha confermato il suo

carattere di norma d'interpretazione;

che, per la contestualità tra le suddette ordinanze e quella in

oggetto, non emergono argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli

già esaminati, onde la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341

(Interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del d.P.R. 11 luglio

1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in

materia di concorsi universitari), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA