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Ordinanza 11/1992 ECLI:IT:COST:1992:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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invalidità, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 29 maggio 1991,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 11/1992 · Corte costituzionale: invalidità, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 29 maggio 1991,

Parole chiave

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durata della rendita di invalidità aliquota della rendita d'invalidità prestazioni d'invalidità dell'assicurato calcolo dell'assegno per grandi invalidi diritti a pensione estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
bisognevoli di protezione, e l'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, del r.d.l.

4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo

della previdenza sociale), convertito con modifiche nella legge 6

aprile 1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3

giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale),

promosso con ordinanza emessa il 29 maggio 1991 dal Pretore di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Monti Luigi e I.N.P.S.

iscritta al n. 523 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Allegranti Maria, Monti Daniele

e Monti Sandro aventi causa di Monti Luigi e dell'I.N.P.S. nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudire

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso da Luigi

Monti contro l'INPS per il riconoscimento della pensione di

invalidità, il Pretore di Firenze, con ordinanza del 29 maggio 1991,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56

del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile

1936, n. 1155, come modificato dall'art. 36 della legge 3 giugno

1975, n. 160, "nella parte in cui limita a dodici mesi i periodi di

malattia utili agli effetti del diritto a pensione";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola

l'art. 38, secondo comma Cost., perché riduce la tutela

dell'invalidità e della vecchiaia per quei lavoratori che, avendo

sofferto nel corso del rapporto malattie di lunga durata, sono più

bisognevoli di protezione, e l'art. 3 Cost. perché riserva alle

malattie diverse dalla tubercolosi un trattamento meno favorevole di

quello previsto dall'art. 4, quarto comma, della legge 4 aprile 1952,

n. 218, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 4 marzo 1987, n.

88, tenuto conto che, "col progresso della medicina e della

prevenzione, la tubercolosi ha perso il carattere di malattia

sociale", con conseguente idoneità della disposizione testé citata

a fungere da tertium comparationis;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INPS

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque

infondata;

che si sono costituiti pure gli eredi del ricorrente con atto

depositato il 25 novembre 1991, e quindi fuori termine;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata;

Considerato che, essendo assicurata in ogni caso al lavoratore

l'integrazione al trattamento minimo di pensione, non può

prospettarsi una violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost.;

che il citato art. 4, quarto comma, della legge n. 218 del 1952,

secondo cui i periodi di assenza dal lavoro per cure sanatoriali e

postsanatoriali della tubercolosi sono utili senza limiti ai fini

della pensione, non può costituire un termine di paragone per una

valutazione della norma impugnata alla stregua del principio di

eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., si ritenga o no cessato il

carattere di malattia sociale della tubercolosi: nel primo caso la

norma indicata come tertium comparationis sarebbe divenuta un

privilegio ingiustificato, mentre nel caso contrario resterebbe ferma

la valutazione di essa come ius singulare giustificato dalla

specialità della situazione regolata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 56, primo comma, lettera a), punto 1°, del

r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento

legislativo della previdenza sociale), convertito nella legge 6

aprile 1936, n. 1155, modificato dall'art. 36 della legge 4 giugno

1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti

pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal

Pretore di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA