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Ordinanza 101/1992 ECLI:IT:COST:1992:101 Generato dall'IA

Ordinanza 101/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 101/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando

Regesto Legislator

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Ordinanza 101/1992 · Corte costituzionale: rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando

Parole chiave

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riconoscimento dei titoli professionali necessità d'istruzione scolastica speciale riconoscimento delle qualifiche professionali diritto alla formazione sussidio per la frequentazione di corsi prestazioni d'invalidità professionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 r.d.l. 3

marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9

gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge 8 marzo

1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale

degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1991

dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Patrizia

Corticelli e I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 673 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Patrizia Corticelli;

Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1991 il Pretore di

Bologna, nel procedimento civile vertente tra Patrizia Corticelli e

I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69

r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza

per le pensioni agli impiegati degli enti locali) convertito nella

legge 9 gennaio 1939, n. 41, in relazione all'art. 12 della legge n.

152 del 1968 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale

degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di

riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei

corsi per il conseguimento del diploma di tecnico in logopedia,

rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando

il titolo sia richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione

in servizio.

Considerato che la legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento

delle procedure di liquidazione e delle ricongiunzioni, modifiche ed

integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di

previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione

generale degli istituti stessi) statuisce all'art. 8, primo comma,

l'ammissione a riscatto degli anni di studio corrispondenti alla

durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini

speciali;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al

giudice remittente per nuovo esame della rilevanza alla luce del

citato ius superveniens;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA