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Ordinanza 100/1992 ECLI:IT:COST:1992:100 Generato dall'IA

Ordinanza 100/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 100/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.

Regesto Legislator

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art. 27 della Costituzione; Ordinanza 100/1992 · Corte costituzionale: all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.

Parole chiave

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lavoro del detenuto sanzione sostitutiva divieto dei lavori forzati sanzioni penali formazione di una pena complessiva individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 27 della Costituzione
all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444 del codice

di procedura penale e dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.

689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il

21 agosto 1991 dal Pretore di Roma, Sezione distaccata di Frascati,

nel procedimento penale a carico di Parere Mileo ed altro, iscritta

al n. 641 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 febbraio 1992 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,

con ordinanza del 21 agosto 1991, ha sollevato, in riferimento

all'art. 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt.

444 del codice di procedura penale e 53 della legge 24 novembre 1981,

n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non

prevedono la sostituzione delle pene detentive in altra pena che non

sia quella contemplata dall'art. 53 della stessa legge n. 689 del

1981 e, più precisamente, non prevedono la possibilità di

sostituire la detta pena in lavoro in favore della collettività,

assumendo che "in ogni paese ove il processo accusatorio trova

applicazione esiste la possibilità di impegnare, per il benessere

sociale, il condannato ponendo a suo carico attività sociali tanto

da ricavare un beneficio senza annullare il carattere sanzionatorio

della pena";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

inammissibile in quanto volta a censurare "scelte di politica

legislativa";

Considerato che questa Corte ha più volte precisato come una

decisione additiva sia consentita "soltanto quando la soluzione

adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione discrezionale,

ma consegua necessariamente al giudizio di legittimità, sì che la

Corte in realtà procede ad una estensione logicamente necessitata e

spesso implicita nella potenzialità interpretativa del contesto

normativo in cui è inserita la disposizione impugnata", mentre

qualora "si profili una pluralità di soluzioni, derivanti da varie

possibili valutazioni, l'intervento della Corte non è ammissibile,

spettando la relativa scelta unicamente al legislatore" (v., fra le

altre, sentenze n. 125 del 1988 e n. 109 del 1986);

che, essendo nella specie il petitum perseguito dal giudice a

quo volto ad introdurre nel sistema delle sanzioni sostitutive

applicate a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, una

pena sostitutiva di specie diversa da quelle previste dall'art. 53

della legge 24 novembre 1981, n. 689, si richiede a questa Corte una

pronuncia tale da sostituirsi integralmente alle scelte discrezionali

riservate al legislatore;

e che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 444 del codice di procedura

penale e 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale) sollevata, in riferimento all'art. 27 della

Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 marzo 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA