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Ordinanza 10/1992 ECLI:IT:COST:1992:10 Generato dall'IA

Ordinanza 10/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 10/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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secondo, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 154,

Regesto Legislator

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art. 163- bis cod. proc. civ, art. 97 Cost; Ordinanza 10/1992 · Corte costituzionale: 154,

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale ricorso costituzionale all'estero grave deficienza del procedimento all'estero termine processuale perentorio assenza prolungata all'estero infrazioni alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 163- bis cod. proc. civ
comma primo, e 157 stesso codice e all'art. 163-bis, comma primo,
art. 97 Cost
come nella specie, all'estero; b) l'art. 97 Cost., in quanto difetta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 418, comma

secondo, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 154,

comma primo, e 157 stesso codice e all'art. 163-bis, comma primo,

penultima e ultima parte, del codice di procedura civile promosso con

ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a

carico di Trittenbach Otto Most iscritta al n. 516 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, in sede di rinnovo del decreto di fissazione

dell'udienza preliminare, in conseguenza della dichiarazione di

nullità di un precedente decreto di rinvio a giudizio (motivata da

irregolarità riscontrate dal tribunale nella citazione della parte

offesa, residente all'estero), il Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Ancona, premesso che "il buon fine della

citazione è stato reso praticamente impossibile dalla tassativa

formulazione perentoria dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen.", ha

sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma con

ordinanza del 9 novembre 1990, pervenuta alla Corte costituzionale il

19 luglio 1991;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:

a) gli artt. 2 e 3 Cost. in quanto stabilisce un termine rigido di

trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di rinvio a

giudizio, entro il quale deve essere fissata la data dell'udienza

preliminare, senza distinguere - diversamente dall'art. 163- bis cod.

proc. civ., che fissa i termini per comparire nei giudizi civili - a

seconda che l'imputato e/o la persona offesa cui il decreto di

fissazione dell'udienza deve essere notificato risiedano in Italia o,

come nella specie, all'estero; b) l'art. 97 Cost., in quanto difetta

di coordinamento con l'art. 154, comma 1, dello stesso codice in tema

di notificazioni alla persona offesa dal reato, eseguita ai sensi

dell'art. 157, derivandone intralci al buon andamento della giustizia

penale;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata;

Considerato che la rilevanza della questione è motivata in base

alla nullità, dichiarata dal Tribunale, di un precedente decreto di

rinvio a giudizio, e dunque in relazione a una fase conchiusa del

procedimento, nella quale la norma impugnata è già stata applicata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 418, comma 2, cod. proc. pen.,

sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA