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Sentenza 1/1992 ECLI:IT:COST:1992:1 Generato dall'IA

Sentenza 1/1992 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 1/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Sentenza 1/1992 · Corte costituzionale: 12 (Natura e compiti dell'Ente

Parole chiave

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rendita di vecchiaia per coniugi età legale di pensionamento retroattività della rendita d'invalidità assegno di matrimonio rendita per vedovo mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione e
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto

comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio), promosso con

ordinanza emessa il 18 marzo 1991 dal Pretore di Padova nel

procedimento civile vertente tra Neri Giustina e l'ENASARCO iscritta

al n. 312 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Con ordinanza emessa il 18 marzo 1991 il Pretore di Padova nel

giudizio civile vertente tra Neri Giustina ed ENASARCO (Reg. ord. n.

312/1991) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 20,

quinto comma, della legge 2 febbraio 1973 n. 12 (Natura e compiti

dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di

commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a

favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio), che esclude

il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità

qualora l'agente o rappresentante di commercio pensionato abbia

contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia

durato meno di due anni.

Si precisa nell'ordinanza che l'interessata ha chiesto il

riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità già

goduta dal marito, pensionato ENASARCO, da lei sposato in data 27

giugno 1986 (cioè quando aveva più di 72 anni, essendo nato il 1°

settembre 1913) e deceduto in data 22 luglio 1987.

Osserva il giudice remittente che la citata disposizione di legge

contrasterebbe con il principio di eguaglianza di tutti i cittadini

senza distinzione, tra l'altro, di "condizioni personali" (art. 3

della Costituzione); essa appare, poi, non coerente con "i diritti

della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" (art.

29), per l'ingiustificata discriminazione, tra coloro che contraggono

matrimonio ad una certa età piuttosto che ad un'altra, come pure a

seconda della maggiore o minore durata del matrimonio stesso,

confliggendo, altresì, con l'art. 38, ove risultano garantite le

prestazioni previdenziali.

1.1. - L'art. 20, quinto comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12

(Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e

rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento

pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti

di commercio) subordina il diritto alla pensione di reversibilità

per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto

matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno d'età, alla

condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni.

1.2. - Il Pretore di Padova dubita della legittimità del

disposto, assumendolo discriminatorio ex art. 3 della Costituzione e

carente di razionale giustificazione. La limitazione si porrebbe in

contrasto, altresì, tanto con i principi di tutela del matrimonio e

dell'istituto familiare (art. 29) quanto, venendo meno la garanzia di

assistenza e previdenza, con quelli insiti nell'art. 38.

2. - La questione è fondata.

La Corte ha avuto già modo di riconoscere ed affermare come nella

sfera personale di chi siasi risolto a contrarre il matrimonio non

possa, e non debba di conseguenza, sfavorevolmente incidere quanto vi

sia assolutamente estraneo, al di fuori cioè di quelle sole regole,

anche limitative, proprie dell'istituto; infatti, il relativo

vincolo, cui si riconnettono valori costituzionalmente protetti, è e

deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo

ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue

fondamentali istanze. In conclusione, esso si sottrae ad ogni forma

di condizionamento indiretto, ancorché eventualmente imposto in

origine dall'ordinamento.

In considerazione di siffatte enunciazioni, questione dagli

identici contenuti ha portato alla dichiarazione di illegittimità

costituzionale delle disposizioni in tali sensi previste dalla

normativa per i trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (sent. n.

189 del 1991).

Il che comporta anche per la fattispecie odierna una declaratoria

di illegittimità in riferimento agli invocati parametri.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quinto

comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12 (Natura e compiti dell'Ente

nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio

e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore

degli agenti e dei rappresentanti di commercio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992

Il cancelliere: FRUSCELLA