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Ordinanza 90/1991 ECLI:IT:COST:1991:90 Generato dall'IA

Ordinanza 90/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 90/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno

Regesto Legislator

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Ordinanza 90/1991 · Corte costituzionale: penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno

Parole chiave

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rifiuto del servizio militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare diritto disciplinare militare reati contro i doveri di servizio congedo per servizio militare personale militare
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 151 del codice

penale militare di pace, promossi con sei ordinanze emesse l'8 giugno

1990 (due) il 1° giugno 1990 (una) e il 5 giugno 1990 (tre) dal

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di

Palermo, iscritte rispettivamente ai nn. 484, 485, 491, 492, 493 e

494 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con le ordinanze in epigrafe, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale militare di Palermo ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 151 del codice

penale militare di pace, "nella parte in cui non prevede la medesima

disciplina di cui ai commi quinto e settimo dell'art. 8 della legge

n. 772/1972 come sostituito dall'art. 2 della legge n. 695/1974 e

cioè l'estinzione del reato o la cessazione degli effetti penali

della condanna qualora l'imputato o il condannato risulti già

incorporato per prestare il servizio militare di leva";

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 83 del 1991, ha

già dichiarato manifestamente infondata la medesima questione e che

il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli

allora esaminati;

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve dirsi

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 151 del codice penale militare di pace,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Palermo con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI