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Sentenza 87/1991 ECLI:IT:COST:1991:87 Generato dall'IA

Sentenza 87/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 87/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del

Regesto Legislator

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art. 38 Cost, art. 32 Cost, art. 2 Cost, art. 3 Cost; Sentenza 87/1991 · Corte costituzionale: 2, 3 e 74 del

Parole chiave

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provvedimenti d'integrazione professionale incapacità lavorativa psichica affezione nell'assicurazione militare indennità per menomazione dell'integrità incapacità di guadagno grado di invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 38 Cost
infondata, dato che l'art. 38 Cost.
art. 32 Cost
fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32
art. 2 Cost
dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di
art. 3 Cost
eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio

1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra

Gabrieli Egidio e I.N.A.I.L., iscritta al n. 546 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Gabrieli Egidio e

dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avvocato Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato

dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

1. - Con ordinanza del 30 maggio 1990 il Pretore di Torino ha

sollevato, su eccezione di parte, in riferimento agli artt. 3, 32,

primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una

questione di legittimità costituzionale "del vigente sistema di

assicurazione obbligatoria" contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali - ed in particolare degli artt. 3, 2 e 74 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - "nella parte in cui non prevede il

risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello

svolgimento e a causa delle proprie mansioni".

Nel caso di specie, la rendita per malattia professionale era

stata negata al ricorrente - infermiere addetto per più di quindici

anni alla sala operatoria ed alla sterilizzazione della

strumentazione medica con ossido di etilene - nonostante che fosse

certa l'eziologia professionale (per l'esposizione a questo ed altri

gas presenti nella sala operatoria) delle patologie riscontrategli.

Di queste, la fotofobia comportava, infatti, un'inabilità del solo

5%, mentre la azoospermia (sterilità) non è causa di riduzione

della capacità lavorativa.

Rilevato che il pregiudizio conseguente a quest'ultima affezione,

se valutato in base alle tabelle concernenti il danno alla persona,

andava quantificato nella misura del 30%, il giudice a quo assume che

il diniego di tutela assicurativa - conseguente all'assenza di

incidenza sulla capacità lavorativa - comporta violazione dei

principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle

garanzie assicurative, nonché del più generale principio di

ragionevolezza e di uguaglianza.

2. - La parte privata Gabrieli Egidio, costituitasi nel giudizio

dinanzi a questa Corte, aderisce alla prospettazione del giudice a

quo, assumendo che "l'ampliamento della tutela assicurativa contro

gli infortuni e le malattie professionali anche in caso di

menomazioni che non incidano direttamente sulla capacità di lavoro

corrisponde a bisogni ormai largamente recepiti nel nostro

ordinamento, stante il rilievo attribuito alle conseguenze

patrimoniali del c.d. 'danno biologico'". Propone, al riguardo,

un'analogia tra la menomazione della capacità riproduttiva ed il

danno estetico od "alla vita di relazione", rilevando che per

quest'ultimo la giurisprudenza riconosce un'incidenza indiretta sulla

capacità lavorativa. Sostiene, infine, che gli artt. 2 e 3 del

d.P.R. n. 1124 del 1965 stabiliscono modalità di conseguimento della

prestazione previdenziale tali da compromettere l'adeguamento alle

esigenze di vita.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che il danno estetico

rileva ai fini assicurativi solo in quanto consista in menomazioni

incidenti sulla capacità lavorativa, sostiene che la questione

sarebbe inammissibile. Con esso, infatti, si richiede una pronuncia

additiva che ampli l'ambito della tutela assicurativa contro gli

infortuni sul lavoro, poggiante attualmente sul presupposto che il

rischio assicurato sia quello che determina inabilità lavorativa. Ma

poiché ciò comporta l'individuazione di una nuova nozione di

rischio, riguardo alla quale possono farsi opzioni diverse e

adottarsi soluzioni alternative - nessuna delle quali è logicamente

necessitata - l'eventuale ampliamento non può che essere rimesso

alla discrezionalità del legislatore.

La questione è comunque, secondo l'Avvocatura, manifestamente

infondata, dato che l'art. 38 Cost. - "che sembra necessariamente

presupporre una diminuzione della capacità lavorativa" - non impone

un certo ambito di applicazione del sistema assicurativo. Né vi

sarebbe, nella specie, lesione del diritto del lavoratore a percepire

mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in quanto manca l'incidenza

sulla capacità lavorativa e, quindi, sul guadagno.

4. - Nel giudizio si è costituito anche l'I.N.A.I.L. il quale,

oltre a contestarne l'ammissibilità, sostiene l'infondatezza della

questione, poiché, a suo avviso, nel vigente sistema assicurativo le

malattie, pur se di sicura eziologia professionale, rilevano agli

effetti dell'indennizzo solo in quanto comportano una risoluzione

dell'attitudine al lavoro intesa come capacità biologica di

guadagno: sicché con un indennizzo proporzionato all'entità di tale

riduzione si prevede adeguatamente alle esigenze di vita

dell'assicurato.

1. - Il Pretore di Torino dubita che gli artt. 2, 3 e 74 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contrastino con gli artt. 3, 32,

primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione,

nella parte in cui non prevedono il risarcimento del c.d. danno

biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle

proprie mansioni.

Le norme impugnate, infatti, considerano oggetto di copertura

assicurativa soltanto le ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di

infortunio o malattia professionale, abbia subìto una riduzione

della propria capacità lavorativa, escludendo perciò i casi in cui

la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro

accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza

sull'attitudine al lavoro. Di qui la violazione dei principi di

tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie

assicurative, nonché del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della

questione, sostenendo che essa si tradurrebbe nella richiesta alla

Corte di un intervento ampliativo che, viceversa, implicando la

scelta tra opzioni diverse e soluzioni alternative, sarebbe riservato

al solo legislatore.

L'eccezione va accolta.

2. - Indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la

riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in

conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non

può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto

fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32

Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta

costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra

forma di Stato (artt. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro

dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di

eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.).

È vero che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi

risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che

governano la responsabilità civile di quest'ultimo.

Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non

soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di

assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il

lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere

sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il

rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore

medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni,

debba per sé stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze

ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che

consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali,

quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che

la disciplina comune non è in grado di apprestare.

Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un

verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa

dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del

c.d. sistema tabellare delle malattie professionali (v. sentenza n.

179 del 1988); per altro verso, con il crescente impegno di

meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona,

autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987).

Tuttavia, deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del

lavoratore qui considerato comporterebbe una innovazione legislativa,

e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la

cui effettuazione spetta al legislatore.

Di conseguenza, la questione deve essere dichiarata inammissibile.

Non senza ricordare, però, come l'esigenza di adeguata tutela delle

malattie professionali abbia indotto la Corte - di fronte alla

prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate

condizioni - a pervenire alla declaratoria di illegittimità

costituzionale del c.d. sistema tabellare, la cui revisione

abbisognava anch'essa di specificazioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento

agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma,

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del

30 maggio 1990 (r.o. n. 546/90).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI