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Ordinanza 84/1991 ECLI:IT:COST:1991:84 Generato dall'IA

Ordinanza 84/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 84/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dai difensori di alcuni

Regesto Legislator

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Ordinanza 84/1991 · Corte costituzionale: dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dai difensori di alcuni

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale censure procedurali autorizzazione ad agire indigenza processuale non provata procedura di rivendicazione nel pignoramento
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del codice

di procedura penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2

della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della

contumacia), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1990 dalla

Corte d'assise di Torino nel processo penale a carico di Chokri

Djendonhi ed altri, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'assise di Torino, nel giudicare

dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta dai difensori di alcuni

imputati condannati in primo grado con il rito degli irreperibili,

ha, con ordinanza del 12 giugno 1990, sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

192, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale

sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22,

"nella parte in cui non consente al difensore d'ufficio di imputato

latitante ed irreperibile, condannato in contumacia, di proporre

impugnazione avverso la sentenza se non sia munito di specifico

mandato";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 315 del 1990, ha

già dichiarato non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura

penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23

gennaio 1989, n. 22, nella parte in cui esclude che il difensore di

imputato irreperibile possa impugnare la sentenza contumaciale quando

non sia munito di specifico mandato;

che, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o

diversi da quelli allora esaminati, la questione qui proposta deve

essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, terzo comma, del codice di procedura

penale del 1930, quale sostituito ad opera dell'art. 2 della legge 23

gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), sollevata,

in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di

assise di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI