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Ordinanza 80/1991 ECLI:IT:COST:1991:80 Generato dall'IA

Ordinanza 80/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 80/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1°

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 80/1991 · Corte costituzionale: abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1°

Parole chiave

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ritiro della domanda di revisione rinvio del dibattimento impugnabilità di decisioni incidentali rigetto provvisorio dell'opposizione eccezione di incostituzionalità riconsiderazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
del 25 maggio 1990, sollevato, in riferimento all'art. 3 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 440, terzo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 25 maggio 1990 dal Tribunale di Agrigento nel processo penale a

carico di Tuttolomondo Pasquale, iscritta al n. 561 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, decidendo sulla richiesta

di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato "all'odierno

dibattimento, richiesta già dallo stesso proposta in sede di udienza

preliminare e non accolta dal g.i.p., nonostante il consenso del

p.m.", dopo aver "esaminato il fascicolo del p.m.", ha, con ordinanza

del 25 maggio 1990, sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 440, terzo comma,

del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la

possibilità per l'imputato di riproporre la richiesta del giudizio

abbreviato sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di 1°

grado ed il potere per il Giudice del Dibattimento, a fronte di tale

riproposizione, di accoglierla ove riconosca la definibilità del

processo allo stato degli atti già in sede di udienza preliminare e

conseguentemente errato il rigetto della stessa richiesta pronunziato

dal g.i.p., in quella sede";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il petitum perseguito dal giudice a quo appare

congegnato in modo tale da non potersi ritenere soluzione

costituzionalmente obbligata derivante dalla richiesta caducazione

dell'art. 440, terzo comma, del codice di procedura penale nella

parte relativa alla mancata previsione ad esso addebitata, essendo

prospettabili scelte diverse da quella indicata dall'ordinanza di

rimessione, come la stessa implicitamente riconosce con il suo

riferirsi all'inoppugnabilità del provvedimento reiettivo della

richiesta di giudizio abbreviato, nonostante il consenso del pubblico

ministero;

che, di conseguenza, la questione deve dirsi manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 440, terzo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI