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Ordinanza 79/1991 ECLI:IT:COST:1991:79 Generato dall'IA

Ordinanza 79/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 79/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. e

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Ordinanza 79/1991 · Corte costituzionale: 438 e segg. e

Parole chiave

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esclusione del dibattimento pubblico riduzione della pena rinvio del dibattimento fase di esame preliminare udienza dibattimentale decreto penale di accusa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. e

442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento

penale a carico di Brunetti Giorgio, iscritta al n. 534 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza pronunciata l'8

giugno 1990 e depositata il 4 luglio 1990, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità della "normativa contenuta negli artt. 438 e seguenti

del c.p.p., ed in particolare" della "previsione contenuta nell'art.

442, secondo comma, del c.p.p.", "non essendo consentito al giudice

che ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, applicare,

ove lo ritenga giusto, la diminuzione della pena prevista dall'art.

442, secondo comma, citato, alla fine del dibattimento ordinario,

neanche nel caso in cui la richiesta dell'imputato di giudizio

abbreviato ha ottenuto il consenso del p.m.";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, riportandosi a quanto dedotto nei riguardi di una questione

"del tutto identica", sollevata dal Tribunale di Treviso con

ordinanza dell'8 maggio 1990 (reg. ord. n. 531 del 1990);

considerato che l'ordinanza di rimessione, priva com'è di ogni

valutazione in punto di rilevanza, nonché di qualsiasi riferimento

al caso di specie, non consente di stabilire se e in che modo la

norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo;

e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt- 438 e seguenti del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27

della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 11 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI