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Sentenza 70/1991 ECLI:IT:COST:1991:70 Generato dall'IA

Sentenza 70/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 70/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione; Sentenza 70/1991 · Corte costituzionale: 1, terzo e sesto

Parole chiave

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durata completa di contribuzione contributi di previdenza impagati deduzione dei contributi di mantenimento esenzione dal pagamento dei contributi contribuzione alle spese di cura estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) l'art. 3 della Costituzione, per la irrazionale parità di
art. 24 della Costituzione
b) l'art. 24 della Costituzione, per la previsione del termine
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e sesto

comma, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti in

materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie

provinciali dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge

31 gennaio 1986, n. 11, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello

di Genova nel procedimento civile vertente tra Fallimento della

Edilizia C.M.C. e I.N.P.S., iscritta al n. 563 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38,

prima parte speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 12 novembre 1987 dalla Corte di appello

di Genova nel procedimento civile vertente tra Fallimento Impresa

Edile Ceccoli Mario e I.N.P.S., iscritta al n. 564 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S., nonché gli atti

d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

1. - La Corte di appello di Genova, con due ordinanze di identico

contenuto, emesse in data 12 novembre 1987 (pervenute alla Corte

costituzionale il 7 settembre 1990), rispettivamente nel procedimento

vertente tra il Fallimento della Edilizia C.M.C. s.r.l. e l'I.N.P.S.

(R.O. n. 563 del 1990) e nel procedimento tra il Fallimento della

Impresa Edile Ceccoli Mario e l'I.N.P.S. (R.O. n. 564 del 1990), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo

e sesto comma, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito,

con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, nella parte in

cui subordina la concessione del beneficio del condono delle sanzioni

civili per omesso pagamento dei contributi previdenziali, maturati

anteriormente al 20 novembre 1985, al pagamento da parte del

debitore, sia in bonis, sia fallito, dei contributi omessi entro il

20 febbraio 1986.

A parere della Corte remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la irrazionale parità di

trattamento fra i debitori in bonis, i quali, essendo nella piena

disponibilità dei beni, possono adempiere con sollecitudine

all'onere cui è subordinato il beneficio del condono delle sanzioni

civili, e i falliti, che per la loro situazione avrebbero bisogno per

l'adempimento di un termine più lungo; nonché per la disparità di

trattamento dei debitori falliti rispetto agli assoggettati ad

amministrazione controllata o straordinaria i quali possono assolvere

l'onere del pagamento entro trenta giorni dalla chiusura della

procedura;

b) l'art. 24 della Costituzione, per la previsione del termine

del 20 febbraio 1986 che, per la eccessiva brevità, non consente

assolutamente al curatore del fallimento di effettuare il pagamento

nel rispetto della legge del concorso, onde la impossibilità per i

falliti di beneficiare del condono.

2. - Le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

2.1 - In entrambi i giudizi si è costituito l'I.N.P.S. che ha

concluso per la inammissibilità della questione, in quanto nella

fattispecie trova applicazione il decreto-legge n. 536 del 1987

(Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi

contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme

in materia di organizzazione dell'INPS), convertito in legge n. 48

del 1988, il quale all'art. 4, tredicesimo comma, ha eliminato gli

inconvenienti evidenziati dalla Corte remittente.

È intervenuta, altresì, l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha

concluso per la inammissibilità o per la infondatezza della

questione.

1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico

provvedimento, stante la identità della questione sollevata.

2. - Si rileva che, successivamente alle ordinanze di cui

trattasi, è intervenuto il decreto- legge 30 dicembre 1987, n. 536,

convertito, con modificazioni, in legge n. 48 del 1988, il cui art. 4

(applicabile anche alla fattispecie giusto il disposto del comma

sesto) regola anche la situazione delle imprese sottoposte a

fallimento (terzo e tredicesimo comma).

Pertanto, è necessario un nuovo esame, alla stregua delle

suddette norme, della rilevanza della questione da parte della Corte

remittente, alla quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte di

Appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI