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Ordinanza 67/1991 ECLI:IT:COST:1991:67 Generato dall'IA

Ordinanza 67/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 67/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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parte in cui non prevede che i benefici del d.P.R. 1° giugno 1972, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza 67/1991 · Corte costituzionale: 1° giugno 1972, n.

Parole chiave

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posizioni amministrative del funzionario diritti del funzionario carriera professionale retroattività della rendita d'invalidità rispetto della dignità delle funzioni perenzione del diritto amministrativo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

17 dicembre 1986, n. 890 ("Integrazioni e modifiche alle leggi 7

agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria

generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del

tesoro"), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1989 dal T.A.R.

della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Floridia Maria Teresa

contro il Ministero del Tesoro ed altro, iscritta al n. 662 del

registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi dalla Signora

Maria Teresa Floridia per l'annullamento dei provvedimenti con cui

l'Amministrazione del tesoro, nell'inquadrarla nella posizione di

Vice Direttore - 8ª qualifica funzionale ai sensi della legge 17

dicembre 1986, n. 890, le riconosceva l'operatività della nomina

agli effetti giuridici ed economici solo dall'8 gennaio 1987, il

T.A.R. della Liguria, con ordinanza del 9 novembre 1989, pervenuta

alla Corte costituzionale il 10 ottobre 1990, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge citata, nella

parte in cui non prevede che i benefici del d.P.R. 1° giugno 1972, n.

319 - estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di

concetto delle direzioni provinciali del tesoro alle condizioni ivi

indicate abbiano decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1° luglio

1972;

Considerato che, con interpretazione autentica nel senso

propugnato dal giudice remittente, l'art. 1 della legge 4 agosto

1990, n. 238 ("Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 6, della

legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'art. 3 della legge 17 dicembre

1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto

1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della

Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del

Ministero del tesoro"), ha precisato che i benefici dell'art. 3 della

legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno decorrenza, agli effetti

giuridici, dal 1° luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1°

giugno 1972, n. 319, o comunque dalla data del decreto di nomina, se

successiva;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice remittente

affinché valuti la rilevanza della questione alla stregua della

legge sopravvenuta;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Regione Liguria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI