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Ordinanza 66/1991 ECLI:IT:COST:1991:66 Generato dall'IA

Ordinanza 66/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 66/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 66/1991 · Corte costituzionale: 699 del registro ordinanze

Parole chiave

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spesa nuova margine d'apprezzamento del ministero pubblico reati contro la pubblica autorità prestazione di diritto pubblico atto che arreca pregiudizio imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in

tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1990 dal G.I.P.

presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di

Costa Giulio Vito ed altri, iscritta al n. 699 del registro ordinanze

1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46,

prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 luglio 1990, il G.I.P.

presso il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e

20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e

324 del codice penale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la normativa introdotta con la

legge denunciata sarebbe affetta da eccesso di potere in quanto rende

punibili fattispecie di abuso innominato (di offensività penale meno

grave) e lecite fattispecie di presa di interesse patrimoniale (di

offensività penale più grave), in relazione al trattamento punitivo

dei reati già qualificati dal codice penale come abuso innominato ed

interesse privato in atti d'ufficio;

Considerato che, come anche osserva l'intervenuta Avvocatura dello

Stato, nell'ordinanza manca ogni riferimento al procedimento cui essa

inerisce e qualunque motivazione circa la rilevanza della questione;

che quindi non essendo stato rispettato il disposto dell'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile

1990, n. 86, in relazione agli artt. 323 e 324 c.p., promossa dal

G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 5 luglio

1990, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI