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Ordinanza 6/1991 ECLI:IT:COST:1991:6 Generato dall'IA

Ordinanza 6/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 6/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

Regesto Legislator

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Ordinanza 6/1991 · Corte costituzionale: disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

Parole chiave

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procedura fiscale onere della prova del contribuente garanzia fiscale sospensione della riscossione fiscale accesso agli atti del contribuente scopi fiscali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma

quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della

disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa

il 30 novembre 1990 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di

La Spezia sul ricorso proposto da Luca' Cesare contro Ufficio I.V.A.

di La Spezia, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 prima

serie speciale dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di La

Spezia, con ordinanza in data 30 novembre 1988 (r.o. n. 478 del

1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

(Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte

in cui non ammette la prova testimoniale nel processo tributario;

che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe

col diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, e ciò, in modo particolare, quando il giudizio ha per

oggetto il provvedimento che irroga la sanzione tributaria;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto

rilevando come il sistema tributario poggi, sul piano sostanziale

prima che su quello processuale, su dati, per quanto possibile,

oggettivi e conoscibili mediante prove reali e richiamando la

precedente giurisprudenza di questa Corte, ha concluso perché la

questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che

l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non

costituisce, di per sé, violazione del diritto di difesa (sent. n.

128 del 1972, ordd. nn. 506 del 1987 e 76 del 1989), potendo

quest'ultimo ai fini della formazione del convincimento del giudice,

essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua

discrezionalità, in funzione delle peculiari caratteristiche dei

singoli procedimenti;

che l'ordinanza di rimessione non contiene argomenti che possano

indurre a modificare il precedente richiamato indirizzo;

che, pertanto la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario),

sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di La

Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI