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Ordinanza 58/1991 ECLI:IT:COST:1991:58 Generato dall'IA

Ordinanza 58/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 58/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 (Estensione ai salariati degli

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 58/1991 · Corte costituzionale: 2418 (Estensione ai salariati degli

Parole chiave

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durata della rendita di invalidità durata del diritto alla prestazione d'assicurazione calcolo delle annualità elargizione per giubileo sospensione del diritto all'indennità indennità giornaliere di malattia

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del regio

decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418 (Estensione ai salariati degli

Enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche

all'ordinamento dell'istituto stesso), convertito in legge 7 giugno

1934, n. 1088, in relazione all'art. 2, terzo comma, del regio

decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 (Ricupero dei crediti verso

impiegati e pensionati, e presentazione biennale di stipendi,

pensioni ed altri emolumenti), ed all'art. 3 della legge 20 marzo

1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6

dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del

personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza;

norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di

riliquidazione della indennità di buonuscita e norme di

interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile

1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo

sociale e riapertura dei termini per la opzione), promosso con

ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal Pretore di Venezia nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Casarin Margherita ed altri

e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, nei procedimenti civili

riuniti promossi contro l'I.N.A.D.E.L. da Casarin Margherita, Gallo

Ornella e Bonaldo Severino, tutti dipendenti di Ente ospedaliero e,

successivamente, U.L.S.S., rispettivamente dal 1965 al 12 maggio

1980, dal 1974 al 18 dicembre 1981, dal 1968 al 30 aprile 1981, e

tutti con rapporto di lavoro cessato per dimissioni volontarie senza

avere diritto a pensione, con ordinanza del 1° giugno 1990 (R.O. n.

545 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418,

convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione all'art. 2,

terzo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, ed

all'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

che, secondo il giudice remittente, risulterebbe violato l'art.

3 della Costituzione, perché, mentre per i ricorrenti la indennità

premio di servizio da corrispondersi dall'I.N.A.D.E.L. (v. sentenza

Corte costituzionale n. 763 del 1988) si prescrive in cinque anni, la

indennità di buonuscita da erogarsi ai dipendenti statali, analoga

per natura e funzione all'altra, si prescrive in dieci anni;

che lo stesso giudice remittente ha ritenuto la questione

sollevata rilevante, in quanto altrimenti i ricorrenti non

percepirebbero la detta indennità essendo trascorsi cinque anni

dalla cessazione dal servizio, nonché non manifestamente infondata;

che l'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che ai dipendenti degli enti locali cessati dal

servizio senza avere maturato il diritto alla pensione viene erogato

dall'I.N.A.D.E.L. un assegno vitalizio (art. 7 del regio

decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, convertito nella legge n.

1088 del 1934; art. 11 della legge 13 marzo 1950, n. 120; artt. 5 e 8

della legge 8 marzo 1968, n. 152), e in aggiunta la indennità premio

di servizio (sentenza Corte costituzionale n. 763 del 1988; art. 22,

decimo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito

nella legge 29 ottobre 1987, n. 440; e art. 6 del decreto-legge 13

marzo 1988, n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 153, che ha

previsto l'applicabilità delle disposizioni di cui alla norma da

ultima citata alle cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 3

maggio 1982);

che la indennità premio di servizio si prescrive in cinque anni

ed invece le indennità una tantum che tengono il luogo della

pensione si prescrivono in dieci anni (art. 2 regio decreto-legge 19

gennaio 1939, n. 295);

che la indennità di buonuscita erogata ai dipendenti statali si

prescrive anche essa nel termine di cinque anni dalla data in cui è

sorto il diritto (art. 20 del testo unico sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato

approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032);

che l'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, prevede solo la

fattispecie particolare della riliquidazione della indennità di

buonuscita per effetto dell'inserimento in essa della tredicesima

mensilità;

che in tale situazione non sussiste la disparità di trattamento

nei termini rilevati dal giudice remittente e quindi la questione

sollevata è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933,

n. 2418 (Estensione ai salariati degli Enti locali dell'obbligo della

iscrizione all'I.N.I.E.L. e modifiche all'ordinamento dell'istituto

stesso), convertito in legge 7 giugno 1934, n. 1088, in relazione

all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n.

295 (Ricupero dei crediti verso impiegati e pensionati, e

presentazione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti) ed

all'art. 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine

previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia

di trattamento economico del personale civile e militare dello

Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo

della tredicesima mensilità e di riliquidazione della indennità di

buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6

della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni

vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione),

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore

di Venezia con la ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI