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Ordinanza 521/1991 ECLI:IT:COST:1991:521 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to immediate territorial jurisdiction decision rule. The court upholds the procedural efficiency of the law. The decision affirms legislative discretion in criminal procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza 521/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 491 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Pretore of Casale Monferrato challenged the article's requirement for an immediate decision on territorial incompetence, arguing it violated the principle of judicial impartiality under Article 25 of the Constitution. The Court rejected this, reasoning that the territorial jurisdiction rules are pre-established by law and that the legislature may legitimately prioritize procedural speed and concentration of activities over strict procedural rigidity.

Regesto Legislator

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Art. 25, primo comma, della Costituzione; Art. 491, primo comma, del codice di procedura penale: La norma che impone la decisione immediata sull'eccezione d'incompetenza territoriale non viola il principio di imparzialità giudiziaria, poiché i criteri di competenza sono precostituiti dalla legge e il legislatore può limitare la possibilità di rilevarne i vizi per garantire l'ordine e la speditezza del processo.

Parole chiave

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territorial jurisdiction criminal procedure code judicial impartiality constitutional question procedural economy legislative discretion immediate decision incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 25, primo comma, della Costituzione
riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte
Art. 491, primo comma, del codice di procedura penale
dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, in
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 25 della Costituzione
principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela

Giurisprudenza citata

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sent. n. 77 del 1977
idoneità del giudice alla funzione (v. sent. n. 77 del 1977);
sentt. nn. 1 del 1965, 139 del 1971, 174 del 1975
anche sentt. nn. 1 del 1965, 139 del 1971, 174 del 1975 e 77
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 491, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 17 aprile 1991 dal Pretore di Casale Monferrato nel procedimento

penale a carico di Pirro Raffaele iscritta al n. 442 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Casale Monferrato, con ordinanza del 17

aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte

in cui impone la decisione immediata sulla eccezione d'incompetenza

territoriale e vieta di ritornare sulla questione nel corso del

dibattimento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della

questione;

Considerato che non può essere accolta l'eccezione

d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in ordine al

difetto di rilevanza della questione, in quanto il giudice a quo pone

in dubbio la legittimità costituzionale della norma impugnata nel

momento in cui deve farne applicazione decidendo immediatamente

l'eccezione d'incompetenza territoriale dedotta dalla difesa

dell'imputato;

che, nel merito, questa Corte ha già avuto occasione di

rilevare che la competenza territoriale del giudice penale è

disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato è

stato commesso, con finalità che attiene in modo prevalente alla

economia processuale, sì da consentire che ivi si dia luogo alla

miglior concentrazione delle attività del processo; il che spiega la

minor rigidità della detta disciplina rispetto a quella stabilita

per la competenza funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca

idoneità del giudice alla funzione (v. sent. n. 77 del 1977);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela

essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari,

al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga

sottratta ad ogni possibilità di arbitrio, attraverso la

precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali

fissati in anticipo e non in vista di singole controversie (v. ancora

cit. sent. n. 77 del 1977);

che, quindi, la norma impugnata non contrasta in alcun modo con

il contenuto del precetto costituzionale come sopra precisato, sia

perché restano sempre chiaramente determinati in anticipo i criteri

in base ai quali la competenza deve essere stabilita, in modo da dare

all'interessato la certezza circa il giudice che lo deve giudicare,

sia perché l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa

per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale

corrisponde alla richiamata peculiare natura della competenza in

esame, per cui il legislatore può legittimamente ritenere, nella sua

discrezionalità, di limitare la possibilità di rilevarne i vizi a

vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo

(cfr. anche sentt. nn. 1 del 1965, 139 del 1971, 174 del 1975 e 77

del 1977);

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della

Costituzione, dal Pretore di Casale Monferrato con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI