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Ordinanza 512/1991 ECLI:IT:COST:1991:512 Generato dall'IA

Ordinanza 512/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 512/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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giunta comunale siano sottoposte a controllo di legittimità da parte

Regesto Legislator

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art. 130 della Costituzione, art. 182 c.p, art. 128 della Costituzione; Ordinanza 512/1991 · Corte costituzionale: giunta comunale siano sottoposte a controllo di legittimità da parte

Parole chiave

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controllo amministrativo potere di controllo verifica di costituzionalità controllo di polizia controlli ufficiali, controlli veterinari potere d'apprezzamento comunale

Disposizioni normative citate

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art. 130 della Costituzione
costituzionale, in riferimento all'art. 130 della Costituzione,
art. 182 c.p
proposta dal momento che, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., egli ha il
art. 128 della Costituzione
Considerato che, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge

8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), promosso

con ordinanza emessa il 3 giugno 1991 dal pretore di Padova nel

procedimento civile vertente tra Ciesa Paolo ed altra e comune di

Padova, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile in cui il convenuto

comune di Padova si era costituito in persona del sindaco,

autorizzato con delibera di giunta non sottoposta a controllo, il

pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 130 della Costituzione,

dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (Ordinamento delle

autonomie locali), in quanto non prevede che le deliberazioni della

giunta comunale siano sottoposte a controllo di legittimità da parte

del comitato regionale di controllo, se non a seguito di iniziativa

discrezionale della giunta medesima;

che il giudice a quo, dopo aver affermato che il provvedimento

di autorizzazione al sindaco a stare in giudizio rientra tra quelli

affidati alla competenza residuale della giunta ai sensi dell'art. 35

della citata legge n. 142 del 1990, reputa rilevante la questione

proposta dal momento che, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., egli ha il

dovere d'ufficio di verificare la regolarità della costituzione in

giudizio delle parti nella prospettiva dell'esercizio dei suoi

poteri, previsti nel secondo comma della stessa disposizione del

codice di rito, in ordine all'eventuale regolarizzazione degli atti

di costituzione viziati;

che, nel merito, lo stesso giudice a quo, sospetta di

incostituzionalita'la norma impugnata perché il riferimento,

contenuto nell'art. 130 della Costituzione agli "atti dei comuni" da

sottoporre al controllo, non può essere inteso come limitato alle

sole deliberazioni del consiglio comunale e non anche comprensivo dei

provvedimenti della giunta, tranne il caso di discrezionale richiesta

di controllo da parte di quest'ultima;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello

Stato, per sostenere l'infondatezza della questione, perché il

parametro costituzionale invocato, nel disporre il controllo di

legittimità sugli atti degli enti locali e nel prevederne

l'esercizio ad opera di un organo della regione, non pone vincoli

alla discrezionalità del legislatore circa l'estensione del

controllo medesimo, e la nuova disciplina giuridica risulta conforme

a criteri di ragionevolezza ed efficienza istituzionale, in relazione

alla fondamentale distinzione di competenze tra consiglio e giunta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, le

province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi

fissati da leggi generali della Repubblica e che, secondo la

giurisprudenza di questa Corte, l'entità dei controlli cui un ente

è sottoposto contribuisce in modo determinante a definire la portata

della sua autonomia (ord. 654 del 1988);

che l'art. 130 della Costituzione, per quanto attiene

all'estensione dei controlli ivi disposti, non pone limiti al

legislatore ordinario, rientrando nella sua discrezionalità

l'indicazione degli atti da sottoporre al controllo del comitato

regionale;

che il sistema dei controlli dettato dalla legge n. 142 del

1990, innovando radicalmente la disciplina precedente, è

strettamente correlato alle competenze degli organi, sicché nel

nuovo ordinamento delle autonomie locali, una volta rimarcata la

centralità del consiglio comunale, i cui atti non sfuggono al

controllo di legittimità, e considerato il rapporto di fiducia che

lega la giunta al consiglio comunale, è assicurata la verifica

esterna della legittimità delle deliberazioni assunte dalla giunta,

riconoscendosi ad un terzo dei consiglieri comunali (ovvero ad un

quinto, nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario) il

potere di assoggettarle al controllo preventivo del Co.Re.Co nei casi

e nelle forme previsti dai commi secondo e terzo del censurato art.

45; e ciò, a prescindere dalla possibilità per la giunta stessa di

sottoporre di propria iniziativa i suoi atti al controllo del

comitato (art. 45, primo comma);

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n. 142

(Ordinamento delle autonomie locali) sollevata, in riferimento

all'art. 130 della Costituzione, dal pretore di Padova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI