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Ordinanza 501/1991 ECLI:IT:COST:1991:501 Generato dall'IA

Ordinanza 501/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 501/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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trattamento economico dei magistrati), promossi con quattro ordinanze

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Ordinanza 501/1991 · Corte costituzionale: trattamento economico dei magistrati), promossi con quattro ordinanze

Parole chiave

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riduzione dell'aumento ordinario dello stipendio adattamento delle retribuzioni compenso del curatore fallimentare disposizioni sul trattamento economico percepzione indebita di disoccupazione indennità compensativa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo

comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al

trattamento economico dei magistrati), promossi con quattro ordinanze

emesse il 5 dicembre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per

il Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 431, 432, 433 e 434 del

registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Ruggiero Corrado e Minici

Gerolamo;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni giudizi in cui i ricorrenti,

magistrati ordinari, avevano impugnato i provvedimenti di

attribuzione del trattamento economico, il Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, con quattro ordinanze di identico contenuto,

emesse in data 5 dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma,

e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, nella

parte in cui consente il riassorbimento degli importi retributivi

attribuiti da sentenze passate in giudicato anche mediante

l'eventuale conguaglio a carico dell'indennità di buonuscita;

che, a parere del giudice a quo, l'operazione di sostanziale

svuotamento del giudicato risulterebbe tanto più irrazionale,

allorché, come nella specie, quest'ultimo abbia dato luogo ad un

trattamento economico inferiore rispetto a quello determinato ex

legge n. 425 del 1984, venendo comunque gli interessati ad essere

assoggettati al meccanismo del riassorbimento;

Considerato che le questioni possono essere riunite e decise con

unico provvedimento;

che questa Corte ha già escluso l'illegittimità della norma

impugnata, sia sulla base della generale finalità perequativa

perseguita attraverso l'intervento del legislatore, sia, in

particolare, in ragione dell'idoneità del sistema del riassorbimento

(e delle eventuali detrazioni sulla buonuscita) ad evitare che i

vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi

trattamenti attribuiti dalla legge (sentenza n. 413 del 1988);

che tale argomento va, a fortiori, ribadito, allorché, come

nella specie, i secondi risultino superiori ai primi, confermando

l'anzidetta ratio del disegno normativo di razionalizzazione e

ristrutturazione delle retribuzioni;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto

1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei

magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101,

102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con

le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI