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Ordinanza 497/1991 ECLI:IT:COST:1991:497 Generato dall'IA

Ordinanza 497/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 497/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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- lo sanziona con una pena pecuniaria che varia dal doppio al decuplo

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 497/1991 · Corte costituzionale: - lo sanziona con una pena pecuniaria che varia dal doppio al decuplo

Parole chiave

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deposito di prodotti inquinanti reato di poca entità reati contro il patrimonio ipersfruttamento delle risorse grassi appropriazione indebita di imposte alla fonte

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) con l'art. 3 della Costituzione, creando un'ingiustificata
art. 27 della Costituzione
3 che all'art. 27 della Costituzione - la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto

legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la

repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito

in legge 2 luglio 1957, n. 474 promosso con ordinanza emessa il 16

aprile 1991 dal Pretore di Pordenone sezione distaccata di

Spilimbergo nel procedimento penale a carico di Rossi Armando ed

altro iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Pordenone, con ordinanza in data 16

aprile 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271 (convertito in

legge 2 luglio 1957, n. 474) nella parte in cui, punendo il reato di

omessa denuncia di un deposito di oli minerali - di capacità

superiore a 10 metri cubi, se non destinato alla vendita al pubblico

- lo sanziona con una pena pecuniaria che varia dal doppio al decuplo

dell'imposta relativa "ai prodotti trovati nel deposito", espressione

questa che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, deve

intendersi riferita a tutte le quantità di prodotto movimentate

dall'agente e quindi anche a quelle immesse nel deposito in epoca

anteriore all'accertamento;

che in tal senso la norma impugnata si porrebbe in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, creando un'ingiustificata

disparità di trattamento sanzionatorio tra l'ipotesi in cui il

deposito abbia superato di poco la soglia (dei 10 mc. di capacità)

di cui all'art. 1, primo comma, lett. a) dello stesso testo

legislativo, "rispetto all'ipotesi in cui l'abbia invece superata in

termini molto più consistenti ma sia utilizzato da un tempo

inferiore";

b) con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, ponendo

alla sanzione dei limiti edittali che, calcolati con riferimento al

prodotto movimentato, determinano una pena eccessiva, e quindi

sproporzionata rispetto all'ipotesi in cui il deposito abbia una

capacità solo di poco superiore alla soglia dei 10 mc.;

c) ancora, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la

sanzione calcolata sulla base del prodotto movimentato risulterebbe

molto maggiore, e quindi sperequata, "rispetto a quella applicabile

per l'offesa ad altri beni con un disvalore sociale più sentito";

che è interenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo

che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del

decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, di omessa denuncia di un

deposito di oli minerali destinato al consumo diretto dipende,

secondo la giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del

deposito (in quanto solo quelli di una certa consistenza possono

costituire un più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai

fini della relativa sanzione, rileva la quantità di prodotto

effettivamente movimentata;

che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio

non appare irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto

effettivamente movimentata piuttosto che alla capacità del deposito,

e ciò anche in relazione alla natura permanente del reato da cui

consegue la punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso

della situazione illecita;

che, pertanto, poiché la gravità del reato è commisurata alla

quantità del prodotto immesso nel deposito, a nulla rileva - al fine

di censurare il relativo trattamento sanzionatorio, sia in

riferimento all'art. 3 che all'art. 27 della Costituzione - la

circostanza che in concreto la soglia di capacità del deposito possa

essere superata di poco o di molto;

che sotto tale profilo, la questione va dunque dichiarata

manifestamente infondata;

che mancando l'individuazione di un preciso e pertinente tertium

comparationis è manifestamente inammissibile l'altra censura,

secondo cui la sanzione calcolata sulla base del prodotto

"movimentato" risulterebbe comunque eccessiva rispetto a quella

applicabile ad altri e più gravi reati che puniscono illeciti "con

un disvalore sociale più sentito";

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel

settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957, n.

474, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione,

dal Pretore di Pordenone con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 5 maggio

1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle

frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio

1957, n. 474, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione

- sotto il profilo della "sperequazione della pena così determinata,

rispetto a quella applicabile per l'offesa ad altri beni con un

disvalore sociale più sentito" - dal Pretore di Pordenone con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.

Il direttore di cancelleria: MINELLI