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Ordinanza 472/1991 ECLI:IT:COST:1991:472 Generato dall'IA

Ordinanza 472/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 472/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ottobre 1986 ma pervenuta alla Corte costituzionale solo il 14 maggio

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 472/1991 · Corte costituzionale: ottobre 1986 ma pervenuta alla Corte costituzionale solo il 14 maggio

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arma personale esplosivi e articoli pirotecnici cosmetici e giocattoli oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto punisce il
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, quarto

comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1986

dal Pretore di Spilimbergo nel procedimento penale a carico di

Coletti Andrea, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa il 16

ottobre 1986 ma pervenuta alla Corte costituzionale solo il 14 maggio

1991, il Pretore di Spilimbergo dubita che l'art. 5, quarto (recte:

sesto) comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, contrasti col

principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto punisce il

detentore di arma giocattolo avente la canna non occlusa da un

visibile tappo rosso incorporato, con pena, da un lato, identica a

quella prevista per chi la produce o la porta in luogo pubblico e,

dall'altro, superiore nel minimo a quella prevista per il porto di

arma comune da sparo (cui può applicarsi, altresì, l'attenuante del

fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967,

n. 895);

Considerato che la predetta questione è stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 171 del 1986 e manifestamente infondata

con le ordinanze nn. 637 del 1987 e 806 del 1988;

che, peraltro, la disposizione impugnata è stata sostituita con

quella contenuta nell'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, la

quale non prevede più la punibilità della detenzione di arma

giocattolo priva del prescritto tappo rosso;

che perciò occorre che il giudice a quo riesamini, alla stregua

della disposizione sopravvenuta, la rilevanza della questione

sollevata;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Spilimbergo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI