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Ordinanza 46/1991 ECLI:IT:COST:1991:46 Generato dall'IA

Ordinanza 46/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 46/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, promosso con

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Ordinanza 46/1991 · Corte costituzionale: comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, promosso con

Parole chiave

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uguaglianza nell'illegalità diritti della difesa ritardo ingiustificato dell'azione penale garanzia di un equo processo impedimento processuale indigenza processuale non provata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, primo

comma, e 555, lettera e, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Pretore di Patti - Sezione

distaccata di S. Agata Militello nel procedimento penale a carico di

Frenis Antonino, iscritta al n. 590 del registro ordinanze 1990 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Patti - Sezione distaccata di S. Agata

Militello, con ordinanza dell'8 marzo 1990, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e, del

codice di procedura penale;

che, secondo il giudice a quo, le norme denunciate

determinerebbero "una illogica disparità di trattamento" nell'ambito

dello stesso giudizio pretorile per il fatto che, mentre, ai sensi

dell'art. 566, ottavo comma, l'arrestato può chiedere dopo la

convalida dell'arresto il giudizio abbreviato al giudice del

dibattimento, tale facoltà è negata all'imputato non arrestato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,

inammissibile e, in subordine, non fondata;

Considerato che la questione deve dirsi manifestamente infondata

per l'assoluta diversità delle situazioni poste a confronto (da un

lato, il giudizio direttissimo e, dall'altro lato, il giudizio

ordinario), che giustifica la diversità di trattamento sia quanto al

momento per la presentazione della richiesta sia quanto al giudice

chiamato a decidere in ordine ad essa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 560, primo comma, e 555, lettera e), del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione

distaccata di S. Agata Militello con ordinanza dell'8 marzo 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente e redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI