Ordinanza 458/1991 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAfiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 3 della Costituzione; Ordinanza 458/1991 · Corte costituzionale: fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.18 del decreto
legge 30 agosto 1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni
fiscali e sgravi di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in
settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato),
convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089,
promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Tribunale di
Enna nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Ala-Vit e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di costituzione della S.r.l. Ala-Vit e
dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Enna, nel procedimento civile
vertente tra la S.r.l. ALA-VIT e l'I.N.P.S., con ordinanza del 7
dicembre 1990 (R.O. n. 384 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 30 agosto
1968, n. 918, convertito, con modificazioni, in legge 25 ottobre
1968, n. 1089, nella parte in cui esclude dal beneficio degli sgravi
contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia
relativamente al personale dipendente le cui retribuzioni non sono
assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria;
che, a parere del remittente, risulterebbe violato l'art. 3
della Costituzione per la disparità di trattamento tra soggetti
operanti nella stessa realtà sociale e nel medesimo settore
economico, penalizzandosi, per giunta, coloro che incontrano maggiore
difficoltà nel sostenerne il peso contributivo;
che si sono costituiti:
a) la parte privata, che si è riportata alle considerazioni
del giudice remittente sviluppandole, poi, in una memoria successiva
all'atto di costituzione;
b) l'I.N.P.S., che ha contestato le ragioni addotte dal
giudice a quo e dalla parte privata;
che non è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la norma censurata è stata già dichiarata
costituzionalmente illegittima con sentenza n. 261 del 3 giugno 1991;
che essa, pertanto, è stata espunta dall'ordinamento, per cui
la questione ora sollevata deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto
1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali e sgravi
di oneri sociali, per favorire nuovi investimenti in settori
dell'industria, del commercio e dell'artigianato), convertito, con
modificazioni, in legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Enna con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI