Italian Constitutional Court declares regional sewage discharge law challenge inadmissible due to lack of factual basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared four constitutional questions regarding a regional law on sewage discharges manifestly inadmissible. The lower courts raised the issue arguing the law violated state legislative reserve and federalism principles, but no parties appeared and no specific facts were detailed. The Court ruled that without concrete factual exposure regarding the specific discharge or activity type, the constitutional challenge could not be verified or compared with existing precedents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible when the remitting order lacks any factual exposition, making it impossible to verify the applicability of relevant precedents or the substance of the alleged violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 28
novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche e integrazioni della legge
regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non
recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il
contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con n. 3 ordinanze
emesse dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione distaccata di
Montecchio Emilia -, iscritte rispettivamente ai nn. 258, 259 e 311
del registro ordinanze 1991 e pubblicate nelle Gazzette Ufficiali
della Repubblica nn. 17 e 18, prima serie speciale, dell'anno 1992, e
n. 1 ordinanza emessa dal Pretore di Reggio Emilia - Sezione
distaccata di Correggio - iscritta al n. 358 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di
Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Gazzani
Ulderico, con ordinanza del 15 febbraio 1991 (R.O. n. 258 del 1991),
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,
primo comma, lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia
Romagna 28 novembre 1986, n. 42;
che, a parere del remittente, sarebbero violati gli artt. 25 e
117 della Costituzione, in quanto sarebbe stata disciplinata per
intero, dalla norma censurata, la materia degli scarichi civili, da
ritenere, invece, di competenza statale; e si sarebbe sottratto alla
sanzione di cui all'art. 21 della legge statale 10 maggio 1976, n.
319, lo scarico effettuato senza autorizzazione regionale e/o
eccedente i limiti tabellari previsti dagli allegati alla stessa
legge, violando così la riserva di legge statale in materia penale;
che lo stesso Pretore ha sollevato identica questione nel
procedimento penale a carico di Del Monte Paolo, con ordinanza del 15
febbraio 1991 (R.O. n. 259 del 1991) ed in quello a carico di
Tognetti Sergio, con ordinanza dell'1 marzo 1991 (R.O. n. 311 del
1991);
che identica questione è stata ulteriormente sollevata dal Pretore di Reggio Emilia, Sezione distaccata di Correggio, con ordinanza
del 18 marzo 1991 (R.O. n. 358 del 1991), nel procedimento penale a
carico di Salvarani Novella;
che in tutti i suddetti giudizi non si sono costituite parti,
né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti e decisi
con unico provvedimento, stante l'identità della questione in essi
prospettata;
che in tutte le ordinanze di rimessione manca qualsiasi
esposizione del fatto, sebbene nella ordinanza n. 358 del 1991 sia
riportata la sola imputazione; sicché non è possibile alcun
riscontro concreto sui termini della questione; e, in particolare,
non è dato stabilire di quale scarico si tratti, se nuovo o vecchio;
di quale tipo di insediamento trattasi, se, cioè, esso sia civile,
per impresa agricola o meno; quale sia il tipo di attività svolta e
quale sia la norma sostanziale regolatrice che avrebbe dovuto essere
oggetto dell'impugnazione, limitata alla disposizione di previsione
della sanzione;
che nella ordinanza n. 358 del 1991 manca altresì qualsiasi
giudizio sulla rilevanza della questione sollevata;
che in tale situazione non è possibile nemmeno verificare
l'eventuale applicabilità di precedenti decisioni di questa Corte
(sent. n. 43 del 1990);
che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi e dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,
lettera a), n. 2, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28
novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche e integrazioni della legge
regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli
scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non
recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il
contenimento dell'eutrofizzazione), in riferimento agli artt. 25 e
117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Reggio Emilia -
Sezioni distaccate di Montecchio Emilia e di Correggio - con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI