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Ordinanza 446/1991 ECLI:IT:COST:1991:446 Generato dall'IA

Ordinanza 446/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 446/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio

Regesto Legislator

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Ordinanza 446/1991 · Corte costituzionale: 8 luglio

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza assistenza amministrativa fiscale esame degli atti fiscali partecipazione alla procedura rappresentanza valida diritto di essere sentito
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma

secondo, del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516 (Norme relative

alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni

amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette

sugli affari) promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1991 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso

proposto da Carniti Maria ed altre contro Ufficio del Registro di

Verbania iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che la Commissione tributaria di Verbania - nel corso di

un giudizio promosso da Carniti Maria, Nerini Ferdinanda e Nerini

Patrizia, ed avente ad oggetto un accertamento di valore ai fini

dell'imposta di successione e dell'INVIM - ha sollevato, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione incidentale di

legittimità costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio

1937 n.1516 (Norme relative alla costituzione ed al funzionamento

delle commissioni amministrative per le imposte dirette e per le

imposte indirette sugli affari) nella parte in cui tale norma -

ritenuta applicabile nel processo tributario per non essere tra

quelle richiamate dall'art. 39, primo co., d.P.R. 26 ottobre 1972 n.

636 - consente soltanto al rappresentante dell'Ufficio tributario e

non anche al contribuente (e/o al suo difensore) di "rimanere

presente alla votazione" e quindi di presenziare alla camera di

consiglio per la decisione della controversia;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha

concluso per la inammissibilità della questione di costituzionalità

(perché sollevata in termini astratti, non avendo né il

contribuente, né il rappresentante dell'Ufficio chiesto di assistere

alla deliberazione della decisione in camera di consiglio) e comunque

per la manifesta infondatezza nel merito;

Considerato che la questione sollevata difetta del requisito della

rilevanza perché - come eccepito dall'Avvocatura - né il

contribuente, né il rappresentante dell'Ufficio hanno chiesto di

assistere alla deliberazione della decisione in camera di consiglio;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art.29, secondo comma, R.D. 8 luglio 1937 n. 1516

(Norme relative alla costituzione ed al funzionamento delle

commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte

indirette sugli affari) sollevata, in riferimento all'art. 3, primo

comma, Cost., dalla Commissione tributaria di Verbania con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA