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Ordinanza 444/1991 ECLI:IT:COST:1991:444 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as irrelevant due to EU law conflict with retroactive tax refund statute.

Numero d'incarto Ordinanza 444/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible due to lack of relevance. The Tribunal of Genova challenged Article 29 of Law 428/1990 regarding the five-year statute of limitations for customs refund claims, arguing violations of Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court ruled that since the Court of Cassation already determined such retroactive application contradicts EU law and the right to restitution of undue payments, the domestic norm must be disregarded, rendering the constitutional challenge moot.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 117 Cost.; Art. 118 Cost.: Where the application of a domestic norm contradicts EU law or the right to restitution of undue payments as established by the Court of Justice, the norm is inapplicable, and any subsequent constitutional question regarding that norm is inadmissible for lack of relevance.

Parole chiave

Generato dall'IA
retroactive application statute of limitations restitution of undue payments EU law supremacy lack of relevance customs refunds Constitutional Court rimborso dei diritti doganali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo
Art. 91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 170 del 1984
Sentenza n. 113 del 1985
Sentenza n. 389 del 1989
Sentenza n. 168 del 1991
ultimo la sentenza n. 168 del 1991);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo

comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio

1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra

S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991

- emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la

restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci,

indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa

di effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre

1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in

cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art.

91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a

tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto

riscosso in relazione ad operazioni doganali;

Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle

domande già proposte al momento dell'entrata in vigore della

sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva

dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla

ripetizione dell'indebito, così come configurato dal diritto

comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità

europee;

che tale contrasto comporta la disapplicabilità nel giudizio a

quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113

del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilità, per

difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da

ultimo la sentenza n. 168 del 1991);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza

della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo

comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA