Constitutional question dismissed as irrelevant due to EU law conflict with retroactive tax refund statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible due to lack of relevance. The Tribunal of Genova challenged Article 29 of Law 428/1990 regarding the five-year statute of limitations for customs refund claims, arguing violations of Articles 3 and 24 of the Constitution. The Court ruled that since the Court of Cassation already determined such retroactive application contradicts EU law and the right to restitution of undue payments, the domestic norm must be disregarded, rendering the constitutional challenge moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 Cost.; Art. 118 Cost.: Where the application of a domestic norm contradicts EU law or the right to restitution of undue payments as established by the Court of Justice, the norm is inapplicable, and any subsequent constitutional question regarding that norm is inadmissible for lack of relevance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo
comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee) promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio
1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra
S.p.A. S.C.I. e Amministrazione delle finanze iscritta al n. 230 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 7 febbraio 1991
- emessa nel corso di un procedimento civile promosso per la
restituzione di somme riscosse all'atto d'importazione di merci,
indebitamente versate a titolo di diritti di visita sanitaria (tassa
di effetto equivalente ai dazi doganali) - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dell'art. 29, primo comma, della legge 29 dicembre
1990, n. 428 (sopravvenuta nel corso del giudizio), nella parte in
cui prevede che il termine quinquennale di decadenza di cui all'art.
91 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a
tutte le domande ed azioni esperibili per il rimborso di quanto
riscosso in relazione ad operazioni doganali;
Considerato che la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo alle
domande già proposte al momento dell'entrata in vigore della
sopraindicata legge n. 428 del 1990, che un'applicazione retroattiva
dell'art. 29, primo comma, di tale legge contrasta col diritto alla
ripetizione dell'indebito, così come configurato dal diritto
comunitario e ritenuto dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee;
che tale contrasto comporta la disapplicabilità nel giudizio a
quo della norma di diritto interno (sentenze nn. 170 del 1984, 113
del 1985 e 389 del 1989) e la conseguente inammissibilità, per
difetto di rilevanza, delle questioni relative alla stessa (cfr. da
ultimo la sentenza n. 168 del 1991);
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza
della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo
comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.
Il cancelliere: DI PAOLA