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Ordinanza 435/1991 ECLI:IT:COST:1991:435 Generato dall'IA

Ordinanza 435/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 435/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera

Regesto Legislator

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art. 128 della Costituzione; Ordinanza 435/1991 · Corte costituzionale: promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera

Parole chiave

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potere d'apprezzamento comunale zona urbana difetto di responsabilità comunale approvazione del regolamento urbanizzazione generale ordinanze municipali

Disposizioni normative citate

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art. 128 della Costituzione
all'art. 128 della Costituzione, sostenendo che le norme sul
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale

della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a sostegno della

promozione ed incentivazione della ricettività turistica alberghiera

ed extralberghiera in occasione dei mondiali di calcio 1990),

promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1990 dal Tribunale

Amministrativo Regionale per la Lombardia nel ricorso proposto da

Cocchi Anna contro il Comune di Milano ed altri iscritta al n. 357

del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel giudizio promosso da Cocchi Anna per

l'annullamento di una concessione concernente un intervento edilizio

relativo all'Hotel Gala, sito in Milano, il Tribunale Amministrativo

Regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 21 giugno 1990,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge

regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39, in riferimento

all'art. 128 della Costituzione, sostenendo che le norme sul

procedimento preordinato al rilascio della concessione edilizia per

la realizzazione di nuove strutture alberghiere in occasione dei

campionati mondiali di calcio del 1990, contenute nella legge

impugnata, sarebbero lesive delle competenze attribuite ai Comuni

dalla legge statale e fatte salve dall'art. 2 del d.P.R. n. 616 del

1977;

che, in particolare, ad avviso del giudice remittente, l'art. 5

della legge impugnata, attribuendo all'atto di approvazione della

Giunta regionale l'efficacia di concessione in deroga nel caso di non

conformità edilizia e riconoscendo all'intervento edilizio il

carattere di opera di interesse generale, lederebbe le competenze del

Consiglio comunale in materia di varianti agli strumenti urbanistici,

previste dagli artt. 10, ultimo comma, e 16, ultimo comma, della

legge n. 1150 del 1942, e di deroghe ai regolamenti edilizi, di cui

all'art. 16, secondo comma, della legge n. 765 del 1967, dal momento

che le norme impugnate prevedono che l'atto di approvazione della

Giunta regionale esplichi efficacia derogatoria in via immediata,

senza la necessità di ulteriori ed autonomi interventi deliberativi

dell'organo comunale, non rilevando d'altro canto la circostanza che

il Comune sia chiamato a formulare un parere vincolante, ma non

obbligatorio;

che, secondo il giudice a quo, l'art. 6 della legge impugnata -

prevedendo che dopo l'approvazione del progetto da parte della

Regione la concessione debba essere rilasciata dal Sindaco entro

trenta giorni, operando, in difetto, l'istituto del silenzio assenso

- contrasterebbe con le norme statali previste dagli artt. 1 e 4

della legge n. 10 del 1977, che, disciplinando il rilascio delle

concessioni edilizie, ne attribuiscono il relativo potere al Sindaco;

Considerato che nonostante l'impugnativa sia formulata nei

confronti dell'intera legge, dalla prospettazione delle censure e dai

riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio a quo, deve dedursi

che la questione concerne esclusivamente gli artt. 5, primo comma, e

6 della legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39;

che questa Corte, con sentenza n. 212 del 1991, ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme denunciate

nel presente giudizio;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità della questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 5, primo comma, e 6 della

legge regionale della Lombardia 4 luglio 1988, n. 39 (Norme a

sostegno della promozione ed incentivazione della ricettività

turistica alberghiera ed extralberghiera in occasione dei mondiali di

calcio 1990), in riferimento all'art. 128 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia con

la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI