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Sentenza 43/1991 ECLI:IT:COST:1991:43 Generato dall'IA

Sentenza 43/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 43/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25

Regesto Legislator

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Sentenza 43/1991 · Corte costituzionale: in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25

Parole chiave

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servitù di divieto di costruzione licenza edilizia per abitazioni norme edilizie comunali costruzioni non autorizzate divieto di costruzione di diritto pubblico effetto sospensivo della licenza edilizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge

della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61 (Norme per l'assetto e

l'uso del territorio), in relazione all'art. 8 del decreto-legge 23

gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze

in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, nella legge 25

marzo 1982, n. 94, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto dalla

s.p.a. Scamosceria Astico contro il Comune di Thiene ed altro,

iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 29 e 30 giugno 1990 dal Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto dalla

s.r.l. PROJECT contro il Comune di Conegliano ed altra, iscritta al

n. 685 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n.45, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visti l'atto di costituzione della s.p.a. Scamosceria Astico,

nonché l'atto di intervento della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Udito l'avv. Ivone Cacciavillani per la s.p.a. Scamosceria Astico;

1. - Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse la prima il 22

febbraio 1990 (reg. ord. n. 519 del 1990) e la seconda il 29 e 30

giugno 1990 (reg. ord. n. 685 del 1990), il Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 79 della legge regionale veneta 27 giugno

1985, n. 61, nella parte in cui non limita il verificarsi del tacito

assenso sulle istanze di concessione edilizia alle sole ipotesi di

costruzioni per l'edilizia residenziale, così come disposto

dall'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

2. - I giudici a quibus, richiamando anche propri precede nti

giurisprudenziali, partono dalla considerazione che la legge

regionale in questione ha disciplinato in modo organico le modalità

per l'assetto e l'uso del territorio e che, in particolare, la norma

impugnata sembra estendere l'applicazione dell'istituto del

silenzio-assenso ad ogni intervento edilizio, anche di natura non

residenziale.

Ricordato che precedenti decisioni in tal senso sono state

riformate dal Consiglio di Stato - il quale, da un canto, ha ritenuto

che la mancata ripetizione nella legge regionale del limite inerente

alla edilizia residenziale per la formazione del silenzio-assenso non

poteva essere intesa come volontà di estendere l'ambito

dell'istituto, la cui applicazione pertanto doveva essere limitata

alle ipotesi previste nella legge statale, e, dall'altro, ha

considerato che, diversamente, la norma regionale avrebbe

disciplinato l'istituto in deroga ai principi generali

dell'ordinamento che impongono la subordinazione della attività

edilizia al previo provvedimento concessorio - gli stessi giudici

rimettenti insistono nell'interpretare la norma regionale in senso

estensivo e non limitativo, considerando anche che la stessa legge

regionale è stata emanata dopo l'entrata in vigore della legge 28

febbraio 1985, n. 47 (che costituisce una legge-quadro in materia di

controllo della attività urbanistico-edilizia), il cui art. 25, 1°

comma, lettera b), dispone che le Regioni con proprie leggi

definiscano criteri per accelerare l'esame delle domande di

concessione e di autorizzazione edilizia; il che sembrerebbe

confermare l'intenzione del legislatore regionale di non operare

distinzioni in ordine al tipo di interventi edilizi tacitamente

consentiti e di disciplinare, organicamente e a regime, l'istituto

del silenzio-assenso.

Ciò premesso, i giudici del rinvio dubitano che la legge regionale

possa disciplinare la materia in modo diverso da quello previsto

dalla legislazione statale senza incorrere nella censura di

incostituzionalità, anche alla luce della sentenza di questa Corte

n. 1033 del 1988, che ha qualificato come norme fondamentali di

riforma economico-sociale le disposizioni dettate dall'art. 8 del

decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,

nella legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. - È intervenuta in uno solo dei due giudizi (reg. ord. n. 519

del 1990) la Regione Veneto, eccependo in primo luogo la

inammissibilità della questione, in quanto proposta sulla premessa

di una duplice interpretazione della norma impugnata; nel merito, ne

ha sostenuto la infondatezza, perché la normativa regionale non deve

essere "completamente e piattamente" aderente al dettato della legge

statale, pur definita quale riforma economico- sociale, ma deve, come

nella specie, recepirne i principi, tra i quali non ultimo quello di

stabilire procedure semplificate.

4. - Si è costituita altresì nel medesimo giudizio (reg. ord. n.

519 del 1990) la parte privata per sostenere le motivazioni addotte

nell'ordinanza di rimessione e per ribadire che, mentre a principio

generale deve assurgere il c.d. silenzio-accoglimento, come forma di

difesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione,

diversamente le modalità e i limiti di applicazione di tale istituto

devono essere lasciati alla libera determinazione legislativa delle

singole Regioni.

In prossimità dell'udienza di discussione, la stessa parte

privata costituita ha presentato una memoria con la quale

controdeduce all'eccezione, formulata dalla Regione Veneto, di

inammissibilità della questione.

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 79 della legge della Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61,

"nella parte in cui non limita il verificarsi del tacito assenso

all'istanza di concessione edilizia alle sole ipotesi di costruzioni

per l'edilizia residenziale".

Le ordinanze di rimessione, muovendo dal presupposto che la norma

regionale impugnata trovi applicazione in tutte le ipotesi di

richiesta di concessione edilizia, dubitano della sua

costituzionalità, perché contrasta con il principio generale di cui

all'art. 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con

modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, che limita

l'istituto del silenzio-accoglimento alla sola edilizia abitativa.

2. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle

ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto

presente dai giudici a quibus nel rimettere la questione. Difatti,

l'art. 8 del decreto-legge richiamato indicava alla data del 31

dicembre 1984 il termine di efficacia della previsione relativa alla

possibilità di formazione dell'assenso mediante il procedimento del

silenzio-accoglimento. Tale termine, più volte prorogato, con l'art.

8 della legge 31 maggio 1990, n. 128 (Proroga di termini previsti da

disposizioni legislative), lo è stato da ultimo fino alla data del

31 dicembre 1990 ed è, quindi, attualmente scaduto.

Per effetto dello jus superveniens, in tal modo verificatosi,

devesi disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un

riesame della rilevanza della comune questione alla luce del nuovo

quadro normativo di riferimento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI