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Ordinanza 416/1991 ECLI:IT:COST:1991:416 Generato dall'IA

Ordinanza 416/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 416/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge

Regesto Legislator

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art. 215 cod. pen, art. 3 Cost, art. 215 c.p, art. 314 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 416/1991 · Corte costituzionale: 1 della legge

Parole chiave

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procedura penale militare tassa d'esenzione dall'obbligo militare difesa e questioni militari personale militare disobbedienza militare degradazione militare

Disposizioni normative citate

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art. 215 cod. pen
militare previsto dall'art. 215 cod. pen.
art. 3 Cost
86 - assumendo che essi contrastino con l'art. 3
art. 215 c.p
manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p.
art. 314 cod. pen
riformulazione dell'art. 314 cod. pen.";
art. 3 della Costituzione
86 - assumendo che essi contrastino con l'art. 3
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge

11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

(Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo

1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a

carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 308 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale

militare di Padova dubita della legittimità costituzionale degli

artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile

1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non

prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato

militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. di pace, quando questo

si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art.

314, secondo comma, cod. pen. - nel testo introdotto con la legge 26

aprile 1990, n. 86 - assumendo che essi contrastino con l'art. 3

Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne consegue tra

peculato d'uso e peculato militare d'uso;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che l'applicabilità dell'amnistia al peculato

militare perpetrato mediante appropriazione della cosa al solo scopo

di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione,

presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato;

che questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già

chiarito che esula dai propri poteri "procedere ad una grave

manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p.

quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella

riformulazione dell'art. 314 cod. pen.";

che d'altra parte, poiché il peculato d'uso è stato introdotto

da tale disposizione successivamente all'entrata in vigore delle

norme impugnate, queste non possono evidentemente essere censurate

per non aver previsto in modo espresso l'applicazione dell'amnistia a

tale figura né, tanto meno, all'(inesistente) peculato militare

d'uso;

che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73

(Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di

amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione

dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art.

215 del codice penale militare di pace, quando questo si realizzi

nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314,

secondo comma, del codice penale - nel testo introdotto con la legge

26 aprile 1990, n. 86 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 6

marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI