Ordinanza 416/1991 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 215 cod. pen, art. 3 Cost, art. 215 c.p, art. 314 cod. pen, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 416/1991 · Corte costituzionale: 1 della legge
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge
11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la
concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75
(Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo
1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a
carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 308 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale
militare di Padova dubita della legittimità costituzionale degli
artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile
1990, n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non
prevedono l'applicazione dell'amnistia per il delitto di peculato
militare previsto dall'art. 215 cod. pen. mil. di pace, quando questo
si realizzi nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art.
314, secondo comma, cod. pen. - nel testo introdotto con la legge 26
aprile 1990, n. 86 - assumendo che essi contrastino con l'art. 3
Cost., in ragione della disparità di trattamento che ne consegue tra
peculato d'uso e peculato militare d'uso;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che l'applicabilità dell'amnistia al peculato
militare perpetrato mediante appropriazione della cosa al solo scopo
di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione,
presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato;
che questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già
chiarito che esula dai propri poteri "procedere ad una grave
manipolazione quale quella d'inserire anche nell'art. 215 c.p.m.p.
quel secondo comma che la legge di modifica ha apposto nella
riformulazione dell'art. 314 cod. pen.";
che d'altra parte, poiché il peculato d'uso è stato introdotto
da tale disposizione successivamente all'entrata in vigore delle
norme impugnate, queste non possono evidentemente essere censurate
per non aver previsto in modo espresso l'applicazione dell'amnistia a
tale figura né, tanto meno, all'(inesistente) peculato militare
d'uso;
che di conseguenza la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 della legge 11 aprile 1990, n. 73
(Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di
amnistia) e 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
amnistia), nella parte in cui non prevedono l'applicazione
dell'amnistia per il delitto di peculato militare previsto dall'art.
215 del codice penale militare di pace, quando questo si realizzi
nella forma del peculato d'uso come configurato dall'art. 314,
secondo comma, del codice penale - nel testo introdotto con la legge
26 aprile 1990, n. 86 - sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 6
marzo 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 novembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI