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Ordinanza 410/1991 ECLI:IT:COST:1991:410 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses question due to new law abrogating the challenged criminal procedure article.

Numero d'incarto Ordinanza 410/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of files to the Supreme Court because a new law entered into force after the constitutional question was raised. The State argued that the subsequent enactment of Legislative Decree 12/1991, which reformed the relevant criminal procedure article, rendered the original norm obsolete. Consequently, the Court deemed it necessary to re-examine the constitutionality of the matter under the new legal framework.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: When a subsequent law abrogates the challenged norm, the Constitutional Court must return the case to the referring judge for re-examination under the new legal provisions.

Parole chiave

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jus superveniens abrogazione norma ritorno atti legittimità costituzionale codice procedura penale fallimento riabilitazione disparità trattamento riabilitazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
riabilitato con sentenza definitiva in riferimento all'art. 3 Cost.
art. 689 cod. proc. pen
riformulato l'art. 689 cod. proc. pen.; che pertanto è necessario
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198 d.lgs. 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale) promosso con ordinanza

emessa il 5 dicembre 1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso

proposto da De Angelis Guerrino iscritta al n. 331 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 5 dicembre 1990 la Corte di

cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in

via incidentale dell'art. 198 d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271 (Norme di

attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale) nella parte in cui non prevede che nel certificato generale

del casellario richiesto dall'interessato non si faccia menzione dei

provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato

riabilitato con sentenza definitiva in riferimento all'art. 3 Cost.

per disparità di trattamento rispetto alla prevista non menzione,

nel certificato suddetto, delle sentenze penali per le quali sia

intervenuta la riabilitazione e della stessa sentenza di

riabilitazione;

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha

concluso per la restituzione degli atti alla Corte rimettente per

nuovo esame della questione di costituzionalità in ragione del fatto

che nelle more è entrato in vigore il d.lgs. 14 gennaio 1991 n. 12

che, abrogando l'art. 198 e riformulando l'art. 689 (rispettivamente

con gli artt. 34 e 33), esclude dal certificato generale e dal

certificato civile richiesti dall'interessato la menzione dei

provvedimenti concernenti il fallimento quando il fallito sia stato

riabilitato con sentenza definitiva;

Considerato che successivamente all'ordinanza che ha sollevato la

questione di costituzionalità è entrato in vigore il d.lgs. 14

gennaio 1991 n. 12 che ha abrogato la norma impugnata ed ha

riformulato l'art. 689 cod. proc. pen.; che pertanto è necessario

restituire gli atti al giudice rimettente per nuovo esame della

questione alla luce del citato jus superveniens;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte Suprema di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI