Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza 402/1991 ECLI:IT:COST:1991:402 Generato dall'IA

Sentenza 402/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 402/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

trattamento con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza, sia - più in generale - per

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 3 Cost; Sentenza 402/1991 · Corte costituzionale: trattamento con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza, sia - più in generale - per

Parole chiave

Generato dall'IA
tasso di contribuzione determinazione di contributi provvisori calcolo delle prestazioni complementari riscossione dei contributi premio supplementare esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
art. 3 Cost
invocato (art. 3 Cost.) per una sua presunta irrazionalità e la
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo

comma, legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema

previdenziale forense), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre

1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra

Piera Filippi e Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e

Procuratori iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Piera Filippi e della Cassa

Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Piera Filippi e Lorenzo Acquarone per la parte

privata e Claudio Berliri per la Cassa Nazionale Previdenza ed

Assistenza Avvocati e Procuratori;

Con ordinanza emessa il 10 dicembre 1990 il Pretore di Bologna,

nel corso di un giudizio tra l'avv. Piera Filippi e la Cassa

Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori - avente ad

oggetto la ripetizione del contributo del 2% corrisposto sui compensi

per attività diverse da quella professionale forense - ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 20

settembre 1980 n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense).

L'ordinanza - premesso che la disposizione predetta sottopone ad

un contributo di natura mutualistica "tutti i corrispettivi"

percepibili dagli avvocati, che rientrino comunque "nel volume

d'affari ai fini dell'IVA", contributo per il quale è prevista la

traslazione al debitore del corrispettivo - osserva che la questione

appare non manifestamente infondata, sotto un duplice profilo. Si

può mettere in dubbio, infatti, la ragionevolezza della norma con il

richiamo ai principi costituzionali sulle prestazioni patrimoniali e

previdenziali dei cittadini e delle categorie professionali, giacché

il contributo mutualistico grava, indipendentemente dalla natura

professionale anche in senso ampio della prestazione.

Sotto un secondo profilo, poi, non razionale né giustificabile

appare la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di

professionisti. Con atto depositato il 22 aprile 1991 si è

costituito, nell'interesse della prof. avv. Piera Filippi, l'avv.

Roberto De Santis.

Premette la memoria che, secondo il Pretore di Bologna, il testo

della norma ora citata non dà luogo a dubbi interpretativi nel senso

che essa impone di assoggettare a maggiorazione tutti i corrispettivi

percepiti da un avvocato o procuratore ancorché estranei

all'esercizio della professione forense.

Per l'ipotesi che il giudice remittente abbia ragione e che altra

diversa interpretazione non sia possibile (che in tale ipotesi gli

interessi della parte sarebbero tutelati anche da sentenza

interpretativa di rigetto) non sembra dubbio che la sollevata

questione di costituzionalità sia fondata.

Con atto depositato sotto la stessa data si è costituita la Cassa

Nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli Avvocati e

Procuratori, rappresentata dall'avv.to Claudio Berliri, sostenendo la

legittimità del contributo imposto poiché la norma ha inteso far

dispiegare automatica efficacia, evitandosi così ogni contenzioso,

all'imponibile agli effetti dell'IVA.

Si rileva, altresì, che la maggior parte delle leggi

previdenziali emanate successivamente al 1980 sono del tutto conformi

a quella forense.

In prossimità dell'udienza è stata presentata memoria della

difesa della signora Filippi, insistendosi per la declaratoria di

illegittimità costituzionale.

1. - L'art. 11, primo comma della legge 20 settembre 1980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense) pone a carico degli

avvocati e procuratori iscritti alla Cassa di previdenza un

contributo integrativo (oltre cioè al contributo soggettivo

obbligatorio) costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i

corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini

dell'IVA".

Il Pretore remittente dubita, ex art. 3 della Costituzione, della

legittimità di tale prelievo, sia per asserita disparità di

trattamento con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza, sia - più in generale - per

irrazionalità del contributo ricomprendente, per la dizione della

norma, prestazioni più ampie rispetto a quelle propriamente

professionali.

2. - La questione, nei termini di cui in appresso, non è fondata.

Non sussiste disparità di trattamento censurabile ex art. 3 della

Costituzione: infatti, il sistema previdenziale in discorso è

specificamente caratterizzato in punto, come la difesa della Cassa ha

posto in luce, da "elementi di assoluta analogia per non dire di

totale coincidenza" con altri organismi previdenziali (cfr. normative

sui geometri, sui dottori commercialisti, sugli ingegneri e

architetti).

Ciò a prescindere dalle considerazioni di principio più volte

ribadite da questa Corte e secondo cui ogni sistema previdenziale

presenta caratteri di autonomia e le rispettive soluzioni sono da

riportare ad accertamento di presupposti, a determinazione di fini, a

valutazioni di congruità dei mezzi non estensibili fuori dello

specifico sistema proprio (cfr. sentenza n. 133 del 1984).

Vanno, tuttavia, considerate le preoccupazioni del remittente

circa una generica irrazionalità di fondo, insita in una normativa -

quella in esame - in forza della quale resterebbe assoggettato al

contributo integrativo a favore della Cassa forense qualsiasi

corrispettivo rientrante nel volume d'affari realizzato, per i fini

dell'IVA, da ciascun professionista.

Invero, ad una tale tesi restrittiva ha aderito la Cassa di

previdenza interessata che basandosi sugli elementi letterali della

norma in discussione ha dedotto, nell'interesse della Cassa stessa

percipiente del contributo, che non sarebbe possibile procedere a

discriminazione tra i vari compensi "quale che ne sia la genesi".

A ciò osterebbe, infatti, la dizione della norma riferentesi

semplicemente e letteralmente al "volume d'affari" (cfr. delibera

Cassa n. 311).

Va rilevato, tuttavia, come il parametro scelto dal legislatore

per individuare l'ammontare, a carico di ogni singolo professionista,

del contributo da versare e cioè il volume d'affari ai fini dell'IVA

va riferito e collegato, alla luce proprio delle disposizioni

mutuate, e come in appresso si dirà, all'esercizio professionale. E

questo non può che essere costituito dalla attività forense,

dovendosi escludere senz'altro, come già la magistratura di merito

ha avuto modo di precisare, quelle altre attività che, pur non

essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio

della professione legale.

Non è a sottacersi, peraltro, che quest'ultima è andata

assumendo, nel contesto sociale delle esigenze che abitualmente vi si

riconnettono, connotazioni più ampie nel quadro del "patrocinio"

previsto dal codice di procedura civile.

In altri termini, l'attività in esame, tenuto anche conto di

specializzazioni che nel tessuto odierno sono sempre più avvertite e

si concretizzano, vieppiù si espande a molteplici campi di

assistenza contigui, per ragioni di affinità, al patrocinio

professionale in senso stretto.

Pur sempre, tuttavia, deve trattarsi, onde rientrare nella sfera

delle contribuzioni previdenziali in parola, di prestazioni

riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti

dell'esercizio forense.

La norma in esame non risulta così confliggere con il parametro

invocato (art. 3 Cost.) per una sua presunta irrazionalità e la

questione va, dunque, dichiarata infondata. Secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, compete ovviamente al giudice

investito della causa verificare in concreto, sulla scorta degli

enunciati criteri, la legittimità della singola posta di credito

vantata dall'ente di previdenza nei confronti del professionista.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, legge 20

settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore

di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 novembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI