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Ordinanza 399/1991 ECLI:IT:COST:1991:399 Generato dall'IA

Constitutional challenge to pension survivor benefits for short marriages declared inadmissible due to prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 399/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding pension survivor benefits for marriages under two years inadmissible. The Pretore of Biella challenged Article 24 of Law 153/1969, arguing it violated constitutional rights, but the Court noted a prior 1991 decision already struck down the relevant provision. Consequently, the Court ruled the new question manifestly inadmissible because the legal issue had already been resolved.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the provision in question has already been declared unconstitutional by this Court in a previous judgment.

Parole chiave

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manifestly inadmissible constitutional question prior ruling pension survivor benefits short marriage duration Corte costituzionale legittimità costituzionale estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 189 del 1991
Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 n. 2 della

legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti

pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel

procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S.

iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore

di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e

I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale "dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto

1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21

luglio 1965 n. 903, e ciò limitatamente al punto 2) là ove non è

previsto il diritto alla pensione di reversibilità in capo al

coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due

anni";

Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,

n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il

miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel

testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale);

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta

inammissibità della questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969

n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia

di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12

agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge

21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della

Costituzione, sollevata dal Pretore di Biella con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI