Constitutional challenge to pension survivor benefits for short marriages declared inadmissible due to prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question regarding pension survivor benefits for marriages under two years inadmissible. The Pretore of Biella challenged Article 24 of Law 153/1969, arguing it violated constitutional rights, but the Court noted a prior 1991 decision already struck down the relevant provision. Consequently, the Court ruled the new question manifestly inadmissible because the legal issue had already been resolved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the provision in question has already been declared unconstitutional by this Court in a previous judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 n. 2 della
legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promosso con
ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal Pretore di Biella nel
procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e I.N.P.S.
iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 il Pretore
di Biella, nel procedimento civile vertente tra Florinda Varacalli e
I.N.P.S. (Reg. ord. n. 231/1991), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale "dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969 n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12 agosto
1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge 21
luglio 1965 n. 903, e ciò limitatamente al punto 2) là ove non è
previsto il diritto alla pensione di reversibilità in capo al
coniuge superstite, qualora il matrimonio sia durato meno di due
anni";
Considerato che, con sentenza n. 189 del 1991, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma,
n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nel
testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale);
che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta
inammissibità della questione proposta;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969
n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di sicurezza sociale) che ha sostituito l'art. 7 della legge 12
agosto 1962 n. 1338, così come modificato dall'art. 24 della legge
21 luglio 1965 n. 903, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della
Costituzione, sollevata dal Pretore di Biella con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI