Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 398/1991 ECLI:IT:COST:1991:398 Generato dall'IA

Ordinanza 398/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 398/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 584 c.p; Ordinanza 398/1991 · Corte costituzionale: ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione del ministero pubblico difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa d'ufficio doveri del ministero pubblico segreto d'ufficio ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 584 c.p
legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 584 del c.p.p.

promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Siena nel procedimento

penale a carico di Franchi Franco, iscritta al n. 183 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 marzo 1990 (pervenuta il 2

marzo 1991) il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura

di Siena, nel procedimento penale a carico di Franchi Franco, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 584

c.p.p., nella parte in cui "non prevede il diritto processuale del

difensore dell'imputato (almeno di quello risultante dagli atti al

momento della sentenza) di ricevere, indipendentemente ed

autonomamente rispetto all'imputato stesso quale parte privata, dalla

cancelleria del giudice del provvedimento impugnato dal p.m. la

notifica di tale impugnazione", in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio, per il Presidente del Consiglio

dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato che ha eccepito la

manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione;

Considerato che, come infatti osservato, il g.i.p. ha già

pronunciato sentenza definendo il grado di giudizio, senza che sia

chiamato ad applicare la norma denunciata - delineante attribuzioni

poste a carico della cancelleria - avente rilievo solo nella fase di

gravame;

che, in effetti, è in quest'ultima sede che la norma avrebbe

potuto essere censurata tenendo conto che la delibazione in ordine

alla ammissibilità dell'impugnazione compete, con il nuovo c.p.p.,

al solo giudice del gravame;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, pur ricordandosi i principi affermati con sentenza n.

436 del 1990, in ordine a norma analoga a quella qui in esame;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 584 c.p.p. in riferimento agli

artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal

giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Siena, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI