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Ordinanza 397/1991 ECLI:IT:COST:1991:397 Generato dall'IA

Ordinanza 397/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 397/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Regesto Legislator

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Ordinanza 397/1991 · Corte costituzionale: ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Parole chiave

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abbuono di annualità anzianità di servizio età legale di pensionamento elargizione per giubileo accredito di vecchiaia durata della rendita di invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità

sanitarie locali), e dell'art. 1, comma quarto quinquies, del

decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in

materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle

categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico

impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio

1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal

Tribunale amministrativo regionale per la Campania sui ricorsi

riuniti proposti da De Luca Antonino contro il Comitato regionale di

controllo di Napoli ed altra, iscritta al n. 309 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

primario di ruolo di Unità sanitaria locale, con trentasei anni

contributivi d'anzianità pensionabile, aveva impugnato i

provvedimenti che gli avevano precluso il trattenimento in servizio

sino al raggiungimento dell'anzianità massima ed oltre il

sessantacinquesimo anno di età, il Tribunale amministrativo

regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990,

ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 97, primo comma, e 38,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761

(Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), e

dell'art. 1, comma quarto quinquies, del decreto-legge 27 dicembre

1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento

economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi

equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in

cui non consentono al personale medico delle Unità sanitarie locali

in posizione apicale di continuare a prestare servizio fino al

settantesimo anno di età per raggiungere od incrementare il minimo

della pensione;

che, in particolare, a parere del giudice rimettente, la seconda

delle citate disposizioni risulterebbe censurabile per non aver

esteso anche al personale in argomento la normativa di cui agli artt.

15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10,

sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come

convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417 (concernente il

mantenimento in servizio fino al settantesimo anno del personale

della scuola), riconosciuta, invece, applicabile ai dirigenti dello

Stato, rispetto ai quali il trattamento riservato ai medici in

analoga posizione di vertice e di responsabilità si appaleserebbe

irrazionalmente deteriore, in quanto li priverebbe del diritto ad

un'adeguata pensione senza alcuna giustificazione, con l'ulteriore

conseguenza dell'impossibilità, per l'Amministrazione, di giovarsi

completamente dell'opera di personale qualificato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato

l'identità della questione rispetto a quella decisa con la sentenza

n. 143 del 1991;

Considerato che identica questione è già stata sottoposta a

questa Corte, la quale ha disposto la restituzione degli atti ai

giudici a quibus per un riesame della rilevanza alla luce della

sopravvenuta legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul

collocamento a riposo del personale medico dipendente), che ha

consentito il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri sino

al settantesimo anno di età per il conseguimento del massimo della

pensione;

che analoga soluzione va adottata nel presente giudizio;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale per la Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI