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Ordinanza 396/1991 ECLI:IT:COST:1991:396 Generato dall'IA

Ordinanza 396/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 396/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il

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Ordinanza 396/1991 · Corte costituzionale: 140 (Misure urgenti per il

Parole chiave

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo

comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il

personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4

luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990

dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso

proposto da Antonelli Maria Antonietta, iscritta al n. 293 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la parte ricorrente,

docente di scuola media, aveva richiesto il riconoscimento del

diritto alla nomina in ruolo ex art. 57 della legge 20 maggio 1982,

n. 270 - esponendo di aver insegnato, a partire dall'anno scolastico

1984-85, con nomina del Provveditore agli studi - il Tribunale

amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza emessa l'11

ottobre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti

per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella

legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede

l'estensione dei benefici di cui al citato art. 57 anche agli

insegnanti che in anni scolastici successivi al 1981-82, abbiano

insegnato nella scuola secondaria in virtù di supplenze annuali

conferite dal Provveditore agli studi;

che il giudice, dopo aver esposto che hanno titolo

all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei

ruoli, ai termini dell'art. 57 della citata legge n. 270 del 1982,

gli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con supplenza

annuale conferita dal Provveditore agli studi e non coloro che, come

la ricorrente, abbiano insegnato, con il medesimo titolo, a partire

da successivi anni scolastici, rileva che questi ultimi, pur se

immessi successivamente in ruolo per effetto del decreto-legge 6

novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27

dicembre 1989, n. 417, si gioverebbero di decorrenze giuridiche ed

economiche meno favorevoli rispetto ai beneficiari della citata legge

n. 270 del 1982 e risulterebbero perciò discriminati in ragione di

un mero fattore temporale assunto ad elemento differenziatore senza

giustificazione alcuna;

che il Tribunale rimettente esclude che il conferimento

dell'incarico in un anno piuttosto che in un altro possa costituire

un valido elemento di differenziazione, risultando in concreto

condizionato dal "caso fortuito" della effettiva disponibilità della

cattedra da assegnare;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria d'infondatezza, osservando, in particolare, che

la prospettazione della censura renderebbe costituzionalmente

impraticabile ogni forma di disciplina legislativa transitoria, la

quale deve invece "avere necessariamente un ancoraggio nel tempo";

Considerato che questa Corte ha già esaminato in più occasioni

questioni concernenti la norma impugnata (sentenza n. 190 del 1990;

ordinanze n. 415 del 1990 e n. 557 del 1990) dichiarandone

l'infondatezza per essere del tutto ragionevole e non contrastante

con il principio d'eguaglianza un trattamento differenziato applicato

a situazioni in precedenza omogenee, ma successivamente

diversificatesi in ragione di sopravvenuti dati legislativi e

sociologici modificativi del quadro normativo e del contesto

dell'intervento legislativo;

che pertanto anche la presente questione va, analogamente,

dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio

1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),

convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 1988, n. 246,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,

dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza

di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI