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Ordinanza 395/1991 ECLI:IT:COST:1991:395 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses question on artisan company status as already declared unconstitutional in 1991.

Numero d'incarto Ordinanza 395/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged norm had already been ruled unconstitutional in a prior 1991 decision. The Tribunal of Bologna argued that the regulation violated constitutional articles regarding equality, access to justice, and the protection of artisanal work by excluding certain artisan companies from small entrepreneur status. The Court rejected these arguments, noting that since the norm was already removed from the legal order, the new question was manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 1, second comma, of R.D. 16 March 1942, n. 267; If a norm previously declared unconstitutional by the Constitutional Court is re-challenged, the question is inadmissible as the norm is already expunged from the legal order.

Parole chiave

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manifestly unfounded question repeated constitutional challenge already declared unconstitutional expunged from legal order artisan company status small entrepreneur qualification inadmissibility of question azienda assicurata

Disposizioni normative citate

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Art. 26, second comma, of Law 11 March 1953, n. 87
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
Art. 9, second comma, of the Integrative Norms for Judgments before the Constitutional Court
art. 3 della Costituzione
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 54 del 1991
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con

ordinanza emessa l'8 gennaio 1991 dal Tribunale di Bologna sul

ricorso proposto da s.n.c. Autotre Ricambi ed altra c/ s.d.f.

Carrozzeria Caselle ed altri, iscritta al n. 310 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, nel giudizio promosso da

s.c.n. Autotre Ricambi contro la s.d.f. Carrozzeria Caselle ed altri,

costituita tra artigiani, per la dichiarazione di fallimento di

questa ultima, con ordinanza dell'8 gennaio 1991 (R.O. n. 310 del

1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

nella parte in cui esclude che siano considerate piccoli imprenditori

le società artigiane non costituite nella forma di società a

responsabilità limitata;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento che si verifica tra i piccoli imprenditori artigiani e le

società artigiane di modeste dimensioni come quella in controversia;

b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non

sarebbe possibile alla società artigiana di modeste dimensioni

provare la possidenza dei requisiti richiesti per la qualifica di

piccolo imprenditore;

c) l'art. 45, secondo comma, della Costituzione, in combinato

disposto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione, in quanto non

sarebbe consentito alla società artigiana di modeste dimensioni di

provare la prevalenza del lavoro dei soci sul capitale, nonostante

l'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha

concluso per la inammissibilità della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 54 del 1991, ha già

dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora di nuovo

denunciata;

che, pertanto, essa è ormai espunta dall'ordinamento giuridico;

che, quindi, la questione sollevata deve dichiararsi

manifestamente infondata;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), in riferimento agli artt. 3, 24,

secondo comma, 35, primo comma, e 45, secondo comma, della

Costituzione, sollevata dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI