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Ordinanza 394/1991 ECLI:IT:COST:1991:394 Generato dall'IA

Ordinanza 394/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 394/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione; Ordinanza 394/1991 · Corte costituzionale: riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

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pensione d'invalidità nuova domanda di prestazioni d'invalidità graduazione dell'invalidità gestione delle prestazioni di invalidità inesigibile malgrado lesioni salute calcolo dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
art. 97 della Costituzione
b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto non essendo fissato
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge

30 marzo 1971 n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30

gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi

civili), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1991 dal Pretore

di Forlì sul ricorso proposto da Casadei Ersilia ed altri, eredi di

Novaga Ettore c/ Ministero degli Interni, iscritta al n. 304 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Forlì con ordinanza del 12 marzo 1991

(R.O. n. 304 del 1991), emessa nel giudizio promosso da Casadei

Ersilia ed altri, quali eredi di Novaga Ettore, invalido civile,

contro il Ministero degli Interni, diretto ad ottenere il pagamento

dei ratei di pensione d'inabilità di cui all'art. 12, legge 30 marzo

1971, n. 118, spettante al loro de cuius che ne aveva fatto domanda

(il 21 giugno 1986) ma che era deceduto (l'8 marzo 1988) senza essere

sottoposto a visita medica, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in

quanto non prevede la possibilità di una valutazione e di un

accertamento dello stato d'inabilità sulla base di elementi di

natura storica, documentale e certificativa nel caso in cui

l'assicurato abbia inoltrato domanda e sia deceduto prima di essere

sottoposto a visita medica per il ritardo frapposto

dall'amministrazione;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di

trattamento tra colui che sia stato sottoposto tempestivamente a

visita medica e colui che invece non lo sia stato prima del decesso;

b) l'art. 97 della Costituzione, in quanto non essendo fissato

un termine a carico dell'amministrazione perché effettui

l'accertamento medico, risulta turbato il buon andamento

dell'amministrazione;

che nel giudizio è intervenuta l'Avvocatura Generale dello

Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,

che ha concluso per la manifesta inammissibilità o infondatezza

della questione;

Considerato che, la questione è stata ripetutamente dichiarata

manifestamente infondata (da ultimo ord. n. 475 e 486 del 1989 e 391

del 1990) che il motivo nuovo ora dedotto della mancata fissazione di

un termine a carico dell'amministrazione per il tempestivo

adempimento non può condurre a una diversa decisione in quanto

nell'ordinamento sono apprestati già i rimedi per mettere in mora

l'amministrazione e indurla a provvedere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12, della legge 30 marzo 1971, n. 118

(Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e

nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), in

riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Forlì con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI