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Sentenza 380/1991 ECLI:IT:COST:1991:380 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed as already declared unconstitutional by prior Supreme Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza 380/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional challenge inadmissible regarding specific articles of a decree regulating contingency allowances. The respondent argued that the challenged provisions were already rendered unconstitutional by a previous ruling, while the appellant sought to annul a lower court decision based on new constitutional grounds. The Court held that since the primary norm was already invalidated, the secondary sanctioning norm became automatically inapplicable without needing a separate declaration.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1, d.l. 1° febbraio 1977, n. 12; Art. 4, comma 2, d.l. 1° febbraio 1977, n. 12: If a primary norm is declared unconstitutional, any secondary sanctioning norm dependent on it becomes automatically inapplicable, rendering a separate constitutional question inadmissible.

Parole chiave

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constitutional inadmissibility secondary sanctioning norm automatic inapplicability precedent effect contingency allowance restituzione delle indennità di disoccupazione indennità compensativa sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 1, d.l. 1° febbraio 1977, n. 12
- In riferimento all'art. 2, primo comma, del d.-l.
Art. 4, comma 2, d.l. 1° febbraio 1977, n. 12
Atteso che l'altra norma, cioè l'art. 4, secondo comma, del citato
Art. 3 Cost.
Art. 36 Cost.
Art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87
Diversamente dall'invalidità conseguenziale prevista dall'art. 27

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 124 del 1991
con sentenza n. 124 del 1991, ha già dichiarato la sopravvenuta
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma

primo, e 4 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 (Norma per

l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito in legge

31 marzo 1977, n. 91, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre

1990 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto da S.p.a. Zust-

Ambrosetti contro Maravigna Ernestina iscritta al n. 173 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Maravigna Ernestina;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1991 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

1. - Nel corso del giudizio promosso dalla S.p.a. Zust-Ambrosetti

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Genova 21 giugno

1989, confermativa della sentenza del Pretore con cui era stata

respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla detta società

contro la dipendente Ernestina Maravigna per ottenere la restituzione

delle somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di

contingenza in relazione agli scatti maturati dopo il 1° febbraio

1977, la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 novembre 1990, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma,

e 4 del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge 31 marzo

1977, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti temporali e

con comminatoria di nullità delle clausole contrattuali contrarie,

la computabilità dell'indennità di contingenza sulle mensilità

aggiuntive a quelle previste dalla contrattazione collettiva

prevalente nel settore dell'industria.

2. - Si è costituita la resistente rilevando che questa Corte,

con sentenza n. 124 del 1991, ha già dichiarato la sopravvenuta

illegittimità costituzionale della prima delle norme impugnate.

Atteso che l'altra norma, cioè l'art. 4, secondo comma, del citato

decreto, è una norma sanzionatrice delle clausole contrattuali stipulate in deroga ai massimi legali imperativamente stabiliti dal

decreto, la parte costituita in giudizio conclude nel senso che "o

l'art. 4 è già caduto e qualsiasi ulteriore sanzione formale dovrà

ritenersi superflua, oppure tale norma dovrà essere fatta cadere

anche formalmente".

1. - Sono impugnati dalla Corte di cassazione, per contrasto con

gli artt. 3 e 36 della Costituzione, gli artt. 2, primo comma, e 4,

secondo comma, del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito in legge

31 marzo 1991, n. 91, nella parte in cui escludono, senza limiti di

tempo e con comminatoria di nullità delle clausole difformi di

regolamento o di contratto, la computabilità degli incrementi

dell'indennità di contingenza maturati dopo il 1° febbraio 1977

nelle mensilità di retribuzione ulteriori alla tredicesima, previste

in settori diversi da quello dell'industria.

2. - In riferimento all'art. 2, primo comma, del d.-l. n. 12 del

1977, la questione è manifestamente inammissibile perché tale

disposizione è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima

in parte qua, a decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124

del 1991.

3. - Conseguentemente la questione deve essere dichiarata

inammissibile anche in relazione all'art. 4, secondo comma, sebbene

non investito dal dispositivo della citata sentenza, perché questa

norma, non essendo suscettibile di applicazione autonoma, non può

formare oggetto di un autonomo giudizio di legittimità

costituzionale. Si tratta, infatti, di norma secondaria o

strumentale, avente funzione di sanzione (nella forma della nullità)

delle disposizioni di regolamento o di contratto in contrasto con le

norme imperative primarie del decreto. Come tale, essa è applicabile

solo congiuntamente a tali norme, e quindi diventa inapplicabile

nella misura in cui venga meno, in forza di una dichiarazione di

illegittimità costituzionale, l'efficacia delle norme primarie.

Diversamente dall'invalidità conseguenziale prevista dall'art. 27

della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'inapplicabilità di una norma

secondaria, legata da un nesso di complementarità e insieme di

subordinazione funzionale alla norma primaria dichiarata

costituzionalmente illegittima, è una conseguenza automatica, che

non va dichiarata dalla Corte, ma deve essere valutata volta per

volta dal giudice del merito. In questo senso la questione relativa

all'art. 4 del decreto n. 12 del 1977 è assorbita dalla questione,

già risolta, relativa all'art. 2, primo comma.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del d.-l. 1°

febbraio 1977, n. 12 (Norma per l'applicazione dell'indennità di

contingenza), convertito nella legge 31 marzo 1977, n. 91, perché

già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua, a

decorrere dal 28 febbraio 1986, con sentenza n. 124 del 1991,

questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 del citato decreto-legge, sollevata, in

riferimento alle stesse norme, dalla Corte sopra nominata con la

medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI