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Ordinanza 379/1991 ECLI:IT:COST:1991:379 Generato dall'IA

Ordinanza 379/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 379/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione

Regesto Legislator

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Ordinanza 379/1991 · Corte costituzionale: depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione

Parole chiave

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attribuzione di competenze conflitto di poteri responsabilità ministeriale potere di decisione competenza dell'esecutivo ministro della giustizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione fra

poteri dello Stato sollevato con ricorso del Ministro di grazia e

giustizia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e

del Presidente della Repubblica, depositato in Cancelleria il 4

settembre 1991 ed iscritto al n. 40 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Ministro di Grazia e Giustizia, con ricorso

depositato il 4 settembre 1991, ha proposto conflitto di attribuzione

nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Presidente della Repubblica in relazione alle dichiarazioni ed alle

iniziative mediante le quali questi ultimi avevano affermato la

competenza del Consiglio dei ministri a deliberare sull'esercizio del

potere di grazia nei confronti di Renato Curcio, trattandosi di

materia attinente all'indirizzo politico del Governo;

che, con atto depositato il 14 settembre 1991, il Ministro di

grazia e giustizia ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la Corte è stata convocata in Camera di consiglio per

deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e

26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina per sé

stessa la necessità di provvedere, con assoluta precedenza, a

dichiarare l'estinzione del processo;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 9 ottobre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA