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Ordinanza 376/1991 ECLI:IT:COST:1991:376 Generato dall'IA

Ordinanza 376/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 376/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico

Regesto Legislator

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art. 452 comma 2 c.p; Ordinanza 376/1991 · Corte costituzionale: 1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico

Parole chiave

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limiti procedurali censure procedurali rinvio del dibattimento durata ragionevole del procedimento presupposto processuale violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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art. 452 comma 2 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1991 dalla Corte di assise di Genova nel procedimento penale a carico

di Del Corona Luigi, iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nella fase degli atti preliminari ad un dibattimento

promosso con rito immediato - dopo che il giudice per le indagini

preliminari competente aveva rigettato la richiesta di giudizio

abbreviato, presentata dall'imputato con il consenso del pubblico

ministero, "perché il giudizio non può essere definito allo stato

degli atti, in quanto appare necessario un approfondimento

dibattimentale in ordine alla congruità del titolo di reato

contestato" - la Corte di assise di Genova ha, con ordinanza del 20

febbraio 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458 del

codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il

g.i.p., di fronte alla richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato

ed al consenso del p.m., non proceda al giudizio stesso osservando le

disposizioni per l'udienza preliminare, così come previsto dall'art.

452 comma 2 c.p.p. per il giudizio direttissimo";

e che, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, in

presenza della richiesta dell'imputato e del consenso del pubblico

ministero, la dichiarazione d'illegittimità della norma denunciata

comporterebbe la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari, perché proceda nei modi previsti dagli artt. 452,

secondo comma, e 422 del codice di procedura penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che, come ammette la stessa ordinanza di rimessione

ipotizzando, in caso di dichiarazione d'illegittimità, la

restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari, il

giudice a quo non potrebbe mai fare applicazione della norma

denunciata, con conseguente irrilevanza della questione;

che, quindi, la questione stessa, così come proposta, deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 458 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, dalla Corte di assise di Genova con ordinanza del 20

febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI