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Ordinanza 374/1991 ECLI:IT:COST:1991:374 Generato dall'IA

Ordinanza 374/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 374/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce,

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione, art. 619 cod. proc. civ; Ordinanza 374/1991 · Corte costituzionale: riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce,

Parole chiave

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beni di famiglia restrizione della proprietà sequestro di beni immobili legato di cosa altrui azione di rivendicazione nel pignoramento diritto di visita

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
Bergamo ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione
art. 619 cod. proc. civ
art. 619 cod. proc. civ.) non possa essere proposta dal coniuge e dai
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, alinea b,

comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza

emessa il 22 dicembre 1990 dal Pretore di Bergamo nel procedimento

civile vertente tra Geromel Renata e Lazzaroni Vilia ed altra

iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 22 dicembre 1990 il Pretore di

Bergamo ha sollevato - in riferimento all'art. 24 della Costituzione

- questione di legittimità costituzionale in via incidentale

dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) nella parte in cui stabilisce,

tra l'altro, che per i beni mobili pignorati nella casa di abitazione

del debitore esecutato - l'opposizione di terzo all'esecuzione (ex

art. 619 cod. proc. civ.) non possa essere proposta dal coniuge e dai

parenti ed affini sino al terzo grado del contribuente (nonché dei

coobbligati);

che in particolare il giudice rimettente ritiene che

l'esecuzione fiscale debba conformarsi alle regole dell'esecuzione

ordinaria ed innanzi tutto a quella dell'opposizione di terzo, non

essendo possibile inibire a quest'ultimo - ove versi in rapporto di

coniugio, di parentela o di affinità con il debitore esecutato -

l'accesso alle difese giudiziali;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso

perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che, questa Corte, con ordinanze n. 283 del 1984, n.

123 del 1986, nonché nn. 191 e 484 del 1989, ha già dichiarato -

anche con riferimento al parametro indicato dal giudice rimettente -

la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52, comma 2, lettera b) d.P.R. 29 settembre

1973 n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed

affini fino al terzo grado del contribuente di proporre opposizione

di terzo ex

art. 619 cod. proc. civ. per quanto riguarda i beni pignorati nella

casa di abitazione comune;

che in precedenza la medesima questione - avente ad oggetto

l'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico

delle leggi sulle imposte dirette) che nel previgente regime della

riscossione delle imposte prevedeva una disciplina del tutto analoga

a quella dettata dall'art. 52 cit. - era stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 42 del 1964 e manifestamente infondata con successive

ordinanze (ex plurimis, n. 71 del 1971 e n. 36 del 1974);

che il giudice rimettente - peraltro omettendo di tener conto

della giurisprudenza di questa Corte - non ha addotto motivi nuovi

che possano fondare una diversa decisione;

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione sollevata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) sollevata,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Bergamo

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI