Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 373/1991 ECLI:IT:COST:1991:373 Generato dall'IA

Ordinanza 373/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 373/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 della Costituzione, art. 27 della Costituzione; Ordinanza 373/1991 · Corte costituzionale: il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento

Parole chiave

Generato dall'IA
ammissione del pubblico ministero legittimazione a ricorrere impugnazione di decisioni amministrative costituzionalità delle leggi diritto di petizione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 della Costituzione
contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
art. 27 della Costituzione
violazione dell'art. 27 della Costituzione;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo

comma, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa

il 26 febbraio 1991 dalla Corte d'appello di Perugia nel procedimento

penale a carico di Marco Micolic ed altri iscritta al n. 292 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1991 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel processo d'appello avverso la sentenza di

condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato dal Pretore di

Spoleto nei confronti di Marco Micolic, Guci Alams, Lanka Andriska,

Katica Dimovic ed impugnata dagli imputati, dal difensore e dal

Procuratore della Repubblica di Spoleto, la Corte d'appello di

Perugia, con ordinanza del 26 febbraio 1991 (R.O. n. 292 del 1991),

ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata - in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione - la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di

procedura penale "nella parte in cui non consente al pubblico

ministero di proporre impugnazione avverso la sentenza emessa al

termine del rito abbreviato";

che, ad avviso del giudice remittente, l'esclusione - limitata

al solo pubblico ministero - della facoltà di appello avverso la

sentenza di condanna emanata a conclusione del giudizio abbreviato

lederebbe la parità processuale delle parti del giudizio penale, in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che, sempre secondo il giudice a quo, siffatta "lesione della

parità processuale" tra accusa e difesa non sarebbe giustificabile

né con il carattere speciale e semplificato del rito (che mira solo

a garantire la rapidità del processo) né con la diminuzione

automatica e predeterminata della pena in quanto la giusta pena resta

rimessa alla determinazione esclusiva del giudice e, di conseguenza,

anche del giudice dell'impugnazione;

che, inoltre - a giudizio della Corte remittente - il pubblico

ministero ha comunque interesse alla irrogazione di una pena giusta e

che tale interesse verrebbe negato dalla disposizione denunciata, in

violazione dell'art. 27 della Costituzione;

che, nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata;

Considerato che la questione è identica a quella già dichiarata

infondata da questa Corte con sentenza n. 363 del 1991;

che, in riferimento alla violazione, nella norma impugnata,

degli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'ordinanza di rimessione non

adduce argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, e che

pertanto la questione qui proposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 443, terzo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Perugia con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI