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Ordinanza 362/1991 ECLI:IT:COST:1991:362 Generato dall'IA

Ordinanza 362/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 362/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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di condanna emessa in relazione all'ipotesi di procurata interruzione

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 362/1991 · Corte costituzionale: di condanna emessa in relazione all'ipotesi di procurata interruzione

Parole chiave

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malattia e maternità circostanza attenuante motivi di cassazione aborto obbligo di mantenimento pena con condizionale parziale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo

comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 254

delle disposizioni transitorie del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1991 dalla Corte

d'appello di Catanzaro nel procedimento penale a carico di Gatto

Matteo, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio d'appello avverso sentenza

di condanna emessa in relazione all'ipotesi di procurata interruzione

della gravidanza (con le aggravanti di cui all'art. 19, sesto comma,

della legge 22 maggio 1978, n. 194), la Corte d'appello di Catanzaro,

con ordinanza del 29 gennaio 1991, rilevata l'intervenuta

prescrizione e ritenuta altresì insufficiente la prova sul punto che

l'imputato avesse commesso il fatto, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del

codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il

giudice pronunci sentenza di assoluzione, anche quando è

insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste,

che l'imputato lo ha commesso o che il fatto costituisce reato";

che a parere del giudice a quo, in ragione della prevalenza

della formula di proscioglimento per estinzione del reato su quella

assolutoria piena, l'imputato che si veda prescritto il reato

contestatogli verserebbe in posizione deteriore rispetto a chi -

nella medesima situazione di insufficienza probatoria - può godere

della più favorevole formula ex art. 530 del codice di procedura

penale;

che l'irragionevolezza della disposizione tanto più

risalterebbe nel caso di specie, in cui in primo grado era stata

pronunciata condanna al risarcimento dei danni, sì che il giudice di

appello era comunque tenuto ad esaminare il merito dell'impugnazione

ex art. 578 del codice di procedura penale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la

declaratoria d'infondatezza richiamandosi alle considerazioni già

svolte in analogo giudizio;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato la manifesta

infondatezza di una questione concernente l'applicazione

dell'amnistia e, quindi, sostanzialmente analoga a quella in

argomento, in base all'assorbente rilievo della rinunziabilità della

causa estintiva (cfr. ordinanza n. 300 del 1991);

che le medesime considerazioni possono svolgersi in tema di

prescrizione, alla quale tale principio è stato esteso dalla

sentenza di questa Corte n. 275 del 1990, con identica conseguenza di

manifesta infondatezza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 129, secondo comma, del codice di procedura

penale, in relazione all'art. 254 delle disposizioni transitorie del

codice di procedura penale, sollevata, in relazione all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte d'appello di Catanzaro con l'ordinanza di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI