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Sentenza 36/1991 ECLI:IT:COST:1991:36 Generato dall'IA

Sentenza 36/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Sentenza 36/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legittimità, in riferimento agli art. 3, 24, co. 1° e 2° Cost., del

Regesto Legislator

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art. 395 c.p, art. 24 comma 2 Cost; Sentenza 36/1991 · Corte costituzionale: 3, 24, co. 1° e 2° Cost., del

Parole chiave

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motivi di revisione impugnabilità della decisione di rinvio revoca straordinaria revoca della decisione amministrativa cognizione del ricorso per cassazione revoca del brevetto

Disposizioni normative citate

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art. 395 c.p
ostava la norma dell'art. 395 c.p.c., pur nel testo risultante dalla
art. 24 comma 2 Cost
del procedimento, garantito dall'art. 24 comma 2 Cost., sarebbe
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395, prima

parte e n. 4 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa l'11 luglio 1989 dalla Corte di cassazione sul ricorso

proposto da Marino Carmelo contro S.p.a. Immobiliare S. Giuseppe,

iscritta al n. 650 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

1. - In un giudizio per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4

c.p.c. avverso sentenza della Cassazione che aveva dichiarato

inammissibile, per tardività, un ricorso ex art. 360 nn. 3, 5

c.p.c., unicamente in ragione (secondo la doglianza) di un errore di

fatto nella percezione della data di notificazione del ricorso

medesimo, la Corte adita - ritenuto che l'errore denunciato

effettivamente sussisteva ed era alla base della decisione revocanda,

ma che, ai fini dell'ammissibilità della attivata impugnazione,

ostava la norma dell'art. 395 c.p.c., pur nel testo risultante dalla

sentenza della Corte Cost. n. 17/1989 (che aveva bensì esteso la

revocazione anche alle pronunzie del giudice di legittimità, ma con

espressa limitazione alla sola diversa ipotesi di decisioni adottate

su ricorsi proposti "per nullità della sentenza o del procedimento"

ex art. 360 n. 4 c.p.c.) - ha considerato, di conseguenza, rilevante,

onde ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1990, questione di

legittimità, in riferimento agli art. 3, 24, co. 1° e 2° Cost., del

predetto art. 395 "nella parte in cui non prevede la revocazione

delle sentenze della Cassazione affette da errore di fatto, rese

anche, su ricorsi non basati sull'art. 395 n. 4 c.p.c.".

2. - L'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri, ha eccepito l'inammissibilità

dell'impugnativa:

sia "in quanto portata su un dispositivo di sentenza della Corte

Costituzionale";

sia perché sembrerebbe "arduo ritenere che sul punto (della

data di notifica del ricorso) non si sia avuto un giudizio" della

Cassazione.

In subordine, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza.

1. - Dal dispositivo dell'ordinanza di rinvio, letto in

correlazione alla rispettiva motivazione, ed anche in ragione della

sua rilevanza nel processo a quo, risulta sottoposto all'esame di

questa Corte il quesito se sia ammissibile la revocazione per errore

di fatto (ricavabile dagli atti o documenti di causa), ai sensi

dell'art. 395 n. 4 c.p.c., con riguardo a sentenze della Corte di

cassazione quando - quale che sia il motivo del ricorso proposto a

quel giudice - un siffatto errore si appalesi (come, appunto, nella

specie) compiuto nella lettura di atti di tale giudizio.

2. - Sono prive di consistenza entrambe le eccezioni di

inammissibilità formulate dall'Avvocatura:

a) in quanto l'impugnativa concerne all'evidenza non già (come

eccepito) il dispositivo della precedente sentenza n. 17/89, sibbene

il testo dell'art. 395 c.p.c. quale risultante da quella statuizione.

Ed è, per di più, teleologicamente orientata ad una reductio ad

legitimitatem in sintonia con il contenuto di quella stessa

pronuncia;

b) in quanto l'effettiva configurazione dell'errore, da cui si

assume affetta la sentenza revocanda, come errore di fatto e non di

valutazione, ha formato oggetto del giudizio sulla rilevanza,

compiuto dall'autorità rimettente, sorretto da congrua motivazione.

3. - La questione è fondata.

Nel motivare la già richiamata declaratoria di parziale

illegittimità dell'art. 395 c.p.c. (sent. n. 17/89), la Corte ha,

invero, considerato che "il diritto di difesa in ogni stato e grado

del procedimento, garantito dall'art. 24 comma 2 Cost., sarebbe

gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto

nell'art. 395 n. 4, non fosse suscettibile di emenda sol per essere

stato perpetrato dal Giudice cui spetta il potere-dovere di

nomofilachia".

Ed ha aggiunto che "le peculiarità del magistero della Cassazione

non svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia che di per sé

permea la ripetuta disposizione del codice di rito, perché

l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360 non è

diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito

allorquando scrutina la ritualità degli atti del processo sottoposto

al suo esame".

Tali considerazioni inducono ad accogliere anche l'odierna

impugnativa.

Perché quanto detto per l'errore di fatto - per l'errore, cioè,

meramente percettivo (svista, puro equivoco) e che in nessun modo

coinvolga l'attività valutativa - in cui la Corte di cassazione

incorra nel controllo degli atti del processo a quo, ai fini della

decisione sulla sussistenza di eventuali nullità dello stesso

procedimento o della correlativa sentenza denunciate ai sensi

dell'art. 395 c.p.c., non può non valere anche (anzi, a fortiori)

per l'analogo errore in cui quella Corte incorra nella lettura di

atti interni al suo stesso giudizio.

Del resto, non è senza significato che pienamente in linea con le

svolte considerazioni si presenti la nuova disciplina relativa alla

revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - auspicata

dalla precedente sentenza n. 17/89 - quale introdotta dall'art. 67

della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il

processo civile), e destinata ad entrare in vigore (in parte qua) il

1° gennaio 1992.

4. - Deve essere quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 395 n. 4, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede la

revocazione di sentenze della cassazione (anche) per errore di fatto

compiuto nella lettura di atti propri del giudizio di legittimità.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 395, n. 4,

codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede la

revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto

nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI