Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 348/1991 ECLI:IT:COST:1991:348 Generato dall'IA

Ordinanza 348/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 348/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 348/1991 · Corte costituzionale: 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione della riscossione fiscale procedura giudiziaria tributaria procedura pendente impedimento processuale sequestro fiscale differimento dell'imposizione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n.

516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte

sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione

delle pendenze in materia tributaria), promossi con n. 18 ordinanze

emesse il 20 novembre 1990 dalla Commssione tributaria di primo grado

di Prato iscritte rispettivamente ai nn. 260, 261, 262, 263, 264,

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 e 277 del

registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che, con diciotto ordinanze di identico contenuto emanate

tutte in data 20 novembre 1990, la Commissione tributaria di primo

grado di Prato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), nella parte in cui non consente di sospendere il

processo tributario se per lo stesso fatto viene iniziata l'azione

penale;

che la questione si è posta nell'ambito di processi tributari

aventi ad oggetto l'esistenza di bolle alterate, sequestrate e

rimaste a disposizione dell'autorità giudiziaria penale, e perciò

indisponibili per il giudice tributario;

Considerato che la stessa questione è già stata dichiarata da

questa Corte infondata con sentenza n. 349 del 1987 e manifestamente

infondata con ordinanze nn. 432 e 988 del 1988, nn. 94, 223 e 384 del

1989;

che a sostegno della impugnazione non sono stati proposti motivi

nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati;

che l'art. 12 impugnato contiene una espressa deroga all'art. 3

del codice di procedura penale del 1930, il quale disponeva

testualmente: "Se viene iniziata l'azione penale, e la cognizione del

reato influisce sulla decisione della controversia civile, il

giudizio civile è sospeso";

che il codice di procedura penale del 1988, già in vigore al

momento della emanazione delle ordinanze, non contiene una norma

corrispondente, dato che esso è ispirato non più al principio della

unità della giurisdizione ma al cosiddetto favor separationis;

che invero, in attuazione della direttiva n. 22 della legge di

delega, gli artt. 651, 652 e 654 del codice di procedura penale

limitano molto l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile;

che coerentemente è stata eliminata del tutto la sospensione

per la cosiddetta pregiudiziale penale;

che l'art. 258 del codice di procedura penale consente peraltro

all'autorità giudiziaria di far estrarre copia degli atti e dei

documenti sequestrati, restituendo gli originali, ovvero, quando il

sequestro è mantenuto, di autorizzare il rilascio gratuito di copia

autentica degli atti;

che la legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per

il processo civile) adatta il disposto dell'art. 295 del codice di

procedura civile alla nuova disciplina, sopprimendo il richiamo

all'art. 3 del codice di procedura penale;

che l'evoluzione legislativa offre dunque motivi ulteriori a

conforto della già richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione

della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore

aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia

tributaria), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo

comma, della Costituzione della Commissione tributaria di primo grado

di Prato con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI