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Ordinanza 339/1991 ECLI:IT:COST:1991:339 Generato dall'IA

Ordinanza 339/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 339/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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461 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11

Regesto Legislator

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Ordinanza 339/1991 · Corte costituzionale: 461 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11

Parole chiave

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diritto a un difensore difetto di legittimazione del ministero pubblico nomina del difensore procedura di gratuito patrocinio rispetto del procedimento precontenzioso violazione dei diritti procedurali
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e

461 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa l'11

gennaio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Milano nel procedimento penale a carico di Notarangelo

Filippo, iscritta al n. 242 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento per decreto penale, in

fase di opposizione, il Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Milano, con ordinanza in data 11 gennaio 1991 (r.o. n. 241

del 1991), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt.

459, 460 e 461 del Codice di procedura penale nella parte in cui non

prevedono, prima, o contestualmente all'emissione del decreto penale

di condanna, la nomina di un difensore, cui vada poi notificata la

stessa decisione per l'esercizio di un autonomo diritto di

opposizione;

che, non si è costituita la parte, mentre, ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la

questione venisse dichiarata infondata;

Considerato che il giudice a quo non esprime alcun apprezzamento

circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi a

rinviare alle ragioni al riguardo espresse in altro giudizio,

instaurato dallo stesso organo giurisdizionale, con atto di rinvio in

data 10 novembre 1990;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile, in quanto - come ha più volte affermato questa Corte

(vedi da ultimo ordinanze nn. 148 e 466 del 1989) - gli elementi che

sostengono l'ordinanza di rimessione devono risultare dal contesto

della motivazione dell'ordinanza stessa e non possono essere indicati

per relationem;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 459, 460 e 461 del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI