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Ordinanza 336/1991 ECLI:IT:COST:1991:336 Generato dall'IA

Ordinanza 336/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 336/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 336/1991 · Corte costituzionale: 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio

Parole chiave

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tempestività tributaria assistenza amministrativa fiscale diritto tributario differimento dell'imposizione armonizzazione delle legislazioni fiscali amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982 n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio

1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e

disposizioni per definire le relative pendenze) promosso con

ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Treviso nel procedimento penale a

carico di Basei Arturo iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1991

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza in data 22 gennaio 1991, il Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del

decreto legge 14 gennaio 1991 n. 7 nella parte in cui non prevede la

possibilità di sanare in via amministrativa le violazioni di cui

all'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982 n. 516 verificatesi

prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

che tale impossibilità, impedendo di considerare depenalizzata

la predetta violazione (ai sensi del combinato disposto dai

precedenti artt. 4, 5 e 7 comma 2), determinerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento rispetto ad altri reati anch'essi

depenalizzati, ma per i quali è invece espressamente prevista la

sanatoria in via amministrativa;

che non si è costituita la parte, ma ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venisse

dichiarata inammissibile;

Considerato che il decreto-legge 14 gennaio 1991 n. 7 non è stato

convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 64, serie generale, del 16 marzo 1991;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v. da ultimo, ordinanze nn. 75 e 84 del 1990), la questione di

legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 14 gennaio

1991 n. 7 (Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in

materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per

definire le relative pendenze), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Treviso, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI