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Ordinanza 331/1991 ECLI:IT:COST:1991:331 Generato dall'IA

Ordinanza 331/1991 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 331/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 3 della Costituzione; Ordinanza 331/1991 · Corte costituzionale: 5, sesto comma,

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso abuso di materiali esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, sesto comma,

della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della

disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e

degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, secondo comma, della

legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle

armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati),

promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Biella nel procedimento

penale a carico di Dolcimascolo Gianluca, iscritta al n. 245 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella, chiamato a

pronunciarsi su una ipotesi di porto in luogo pubblico di una pistola

giocattolo avente la canna non occlusa da un visibile tappo rosso

incorporato, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2,

secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, nella parte in

cui stabilisce che a tale fattispecie si applichi il trattamento

normativo e sanzionatorio previsto per il porto abusivo di armi

comuni da sparo;

che ad avviso del giudice rimettente tale parificazione sarebbe

irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi

di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che il

porto di arma giocattolo priva del predetto tappo presenti

potenzialità offensiva e denoti pericolosità dell'agente;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la medesima questione è stata dichiarata non

fondata con la sentenza n. 285 del 1991 e che l'ordinanza in esame

non adduce argomentazioni né prospetta profili nuovi;

che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio

1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle

munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Biella con ordinanza del 12

dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI